Sentenza nº 70 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 1983

RelatoreOronzo Reale
Data di Resoluzione23 Marzo 1983
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 70

ANNO 1983

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

AVV. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042 (Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria) promossi con ordinanze emesse dalla Corte dei conti - Sezioni seconda e prima giurisdizionali - rispettivamente in data 27 novembre 1975 e 9 aprile 1976 nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti di Pacini Leone ed altri e degli eredi di Allara Mario ed altri, iscritte ai nn. 624 e 626 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 e 314 del 1976.

Visti gli atti di costituzione di Masucci Antonio ed altri, di Archi Pio e Vitrano Antonino e di Castellino Giovanni ed altri e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Salvatore Cattaneo, delegato dall'avvocato Vincenzo Spagnuolo Vigorita, per Masucci Antonio ed altri, l'avv. Federico Sorrentino, delegato dall'avv. Antonio Sorrentino, per Castellino Giovanni ed altri e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di responsabilità contabile a carico degli amministratori dell'Istituto Orientale di Napoli relativo a compensi illegittimamente corrisposti al personale negli anni 1957-1968 per un importo complessivo di lire 186.346.289, la Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale, si é posta il problema della portata da attribuire all'art. 2 della legge n. 1042 del 1971, recante "Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria" il quale stabilisce che "compensi attribuiti anche per il titolo di cui all'art. 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, pur in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria continuano ad essere corrisposti, come in precedenza, secondo le deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione nei limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e delle disposizioni che seguono".

    Alla Corte dei conti appare chiara la volontà del legislatore di legittimare la situazione di fatto determinatasi a seguito dell'avvenuta corresponsione di tali compensi, attuata contra legem e pertanto illecita, sanando non soltanto gli effetti di tale illecito comportamento, cioè l'erogazione dei compensi, ma anche il comportamento stesso degli amministratori.

    Senonché, sempre a giudizio della Corte dei conti, se nessuna violazione costituzionale può essere ravvisata nel legittimare, anche retroattivamente, una situazione irregolare, una tale operazione dovrebbe concernere solo gli effetti del comportamento illecito, non già il comportamento stesso, la cui illiceità può essere valutata solo in relazione al momento in cui viene posto in essere.

    Se così é, la legge in questione non sfugge a numerose censure di incostituzionalità, tutte partenti dalla considerazione che una norma la quale, oltre a legittimare un comportamento illecito, sottraendolo alla cognizione del giudice, abbia altresì l'effetto ulteriore di estinguere processi in corso, si pone in contrasto con il principio di logicità e coerenza del sistema.

    La norma censurata violerebbe quindi:

    1) le disposizioni del titolo quarto della parte seconda della Costituzione (artt. da 101 a 113 - come é specificato nella motivazione dell'ordinanza, sebbene nel dispositivo sia indicato l'art. 101 seguito da un trattino), in quanto tali disposizioni sono "intese a garantire l'indipendenza della funzione giudiziaria da ogni potere, e, quindi, a vietare che il potere legislativo possa modificare con legge il contenuto di una sentenza, possa sindacare l'operato di un giudice, o possa sottrarre al giudizio una qualsiasi controversia concernente diritti pienamente riconosciuti e tutelati";

    2) l'art. 3 e l'art. 25 della Costituzione, in quanto la norma denunciata avrebbe determinato una discriminazione "esonerando determinate persone da una responsabilità che appariva essersi concretata in base alla legislazione vigente all'epoca del fatto illecito" e "avrebbe creato una speciale categoria di cittadini sottraendoli alla loro naturale soggezione al potere giudiziario";

    3) l'art. 24 della Costituzione, in quanto "si é pregiudicato il diritto dello Stato a far valere in giudizio la pretesa al risarcimento del danno";

    4) l'art. 28 della Costituzione, in quanto "con l'esonero degli amministratori universitari da precedenti responsabilità (avrebbe) ingiustamente sacrificato i diritti dello Stato";

    5) l'art. 42 della Costituzione, in quanto sarebbe stata posta in essere una espropriazione gratuita e senza "che ricorra un motivo di interesse generale, di un bene esistente nel proprio patrimonio (cioè nel patrimonio dello Stato), quale é indubbiamente anche il credito già maturato in base alla normativa vigente all'epoca del fatto dannoso";

    6) l'art. 54 della Costituzione, in quanto "il legislatore non può sciogliere alcun funzionario dal dovere di adempiere ai suoi obblighi e, quindi, non può 'sanaré alcun fatto che possa dar luogo a responsabilità, al fine di escludere il giudizio sull'adempimento dell'obbligo, cioè sul dovere";

    7) l'art. 97 della Costituzione, in quanto "una legge di esonero da ogni addebito dopo il compimento di un fatto antidoveroso, é d'altra parte lesiva del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione".

  2. - Con ordinanza datata 9 aprile 1976 (reg. ord. n. 626 del 1976) la prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel corso di...

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