Ordinanza nº 151 da Constitutional Court (Italy), 08 Giugno 1983

RelatoreAlberto Malagugini
Data di Resoluzione08 Giugno 1983
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 151

ANNO 1983

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 13, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Imposta sulle successioni - Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito) promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto da Montanari Argia ed altri, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 1982;

visti l'atto di costituzione del Ministro delle finanze e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Modena dubita della legittimit‡ costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, assumendo che tale disposizione sia da interpretare nel senso di escludere l'ammissibilit‡ in detrazione dall'attivo ereditario, ai fini dell'imposta sulle successioni, delle passivit‡ dipendenti da assegni emessi dal de cuius in base a contratto di apertura di credito in conto corrente bancario oltre un anno prima dell'apertura della successione, e sostenendo che essa sarebbe perciÚ in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una ingiustificata difformit‡ di trattamento tributario tra passivit‡ di identica natura, a secondo che siano state create anteriormente o posteriormente all'ultimo anno di vita del de cuius; b) con l'art. 53 Cost., in quanto, impedendo di dedurre dall'attivo ereditario il saldo passivo risultante dall'integrale svolgimento del conto corrente bancario, non consentirebbe di commisurare l'imposta all'effettivo patrimonio netto, dal quale soltanto puÚ dedursi la reale capacit‡ contributiva degli eredi.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1983, ha ritenuto che le disposizioni contenute nel citato art. 13 del d.P.R...

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