Ordinanza nº 151 da Constitutional Court (Italy), 08 Giugno 1983
Relatore | Alberto Malagugini |
Data di Resoluzione | 08 Giugno 1983 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 151
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 13, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Imposta sulle successioni - Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito) promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto da Montanari Argia ed altri, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 1982;
visti l'atto di costituzione del Ministro delle finanze e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Modena dubita della legittimit‡ costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, assumendo che tale disposizione sia da interpretare nel senso di escludere l'ammissibilit‡ in detrazione dall'attivo ereditario, ai fini dell'imposta sulle successioni, delle passivit‡ dipendenti da assegni emessi dal de cuius in base a contratto di apertura di credito in conto corrente bancario oltre un anno prima dell'apertura della successione, e sostenendo che essa sarebbe perciÚ in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una ingiustificata difformit‡ di trattamento tributario tra passivit‡ di identica natura, a secondo che siano state create anteriormente o posteriormente all'ultimo anno di vita del de cuius; b) con l'art. 53 Cost., in quanto, impedendo di dedurre dall'attivo ereditario il saldo passivo risultante dall'integrale svolgimento del conto corrente bancario, non consentirebbe di commisurare l'imposta all'effettivo patrimonio netto, dal quale soltanto puÚ dedursi la reale capacit‡ contributiva degli eredi.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1983, ha ritenuto che le disposizioni contenute nel citato art. 13 del d.P.R...
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