Sentenza nº 225 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1983

RelatoreOronzo Reale
Data di Resoluzione15 Luglio 1983
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 225

ANNO 1983

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e degli artt. 14 e 15 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto) promossi con le ordinanze emesse dal pretore di Pavia il 2 marzo 1979, dal pretore di Voghera il 10 maggio 1979, dal tribunale di Vigevano il 5 aprile (due ordinanze) e il 27 aprile 1979, dal tribunale di Como il 10 maggio e il 3 ottobre 1979, dal tribunale di Vigevano il 5 aprile 1979 (due ordinanze), dal tribunale di Como l'11 febbraio, il 3 marzo (due ordinanze), il 7 febbraio, il 10 marzo, il 26 marzo (due ordinanze), il 27 marzo (due ordinanze), il 6 giugno, il 22 maggio, il 2 aprile (due ordinanze), il 28 marzo, il 4 aprile (tre ordinanze) e il 31 marzo 1980, dal pretore di Bellano il 23 ottobre 1980 e dal tribunale di Como il 3 ottobre, il 30 giugno, il 25 giugno e il 24 novembre 1980 (tre ordinanze) e il 23 ottobre 1981 (due ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 398, 528, 651, 652, 653, 667, 878, 884 e 885 del registro ordinanze 1979, ai nn. 344, 345, 399, 433, da 510 a 514, da 664 a 671 e 803 del registro ordinanze 1980, ai nn. 41, 161, 299, 314, 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 196, 251, 325 e 332 del 1979, nn. 36, 180, 194, 208, 222, 270 e 311 del 1980, nn. 20, 91, 137, 262 e 283 del 1981 e n. 102 del 1982.

Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella pubblica udienza del 10 maggio 1983, il Giudice relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con cinque ordinanze (nn. 528, 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979), del tutto coincidenti quanto alla motivazione ed alle conclusioni, il pretore di Voghera ed il tribunale di Vigevano sollevano questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, della legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 della Costituzione; e, in via subordinata ed eventuale, qualora cioé la Corte dovesse ritenere infondata la questione di costituzionalità relativa al citato art. 14, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per asserito contrasto con gli artt. 27, primo comma, o, in via alternativa, con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Premessa un'ampia e motivata esposizione della rilevanza della questione nei relativi giudizi a quo, i giudici osservano come l'art. 25 della citata legge n. 319 del 1976 dispone che coloro che effettuano scarichi già esistenti sono obbligati, fino al momento in cui devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge stessa, ad attenersi alle prescrizioni stabilite dalla Regione e dagli Enti Locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C ad essa allegata.

L'art. 21 della stessa legge commina la pena dell'arresto o dell'ammenda a chi, effettuando gli scarichi di cui sopra, non ottempera alle disposizioni dell'art. 25. L'art. 10 della medesima legge dispone che gli insediamenti produttivi esistenti dovranno essere adeguati ai limiti di cui alla tabella C, allegata alla legge stessa, entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima.

L'art. 14, comma primo, della legge Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, dispone inoltre che gli scarichi in corsi d'acqua superficiali di insediamenti produttivi già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa dovevano entro due anni (cioé entro il 5 settembre 1976) conformarsi ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella C allegata a detta legge regionale.

Sulla base normativa suesposta, i giudici rimettenti rilevano "essere dubbio" che, nell'emanare la ricordata norma, la Regione Lombardia abbia legittimamente usufruito di una potestà normativa costituzionalmente ad essa spettante; e ciò in quanto la disciplina degli scarichi industriali non rientrerebbe in alcuna delle materie di cui all'art. 117 Cost. Si aggiunge che nel trasferire alle regioni le funzioni amministrative, nelle materie ad esse attribuite in forza dello stesso art. 117, lo Stato con i decreti delegati del 1972, avrebbe conservato la competenza relativamente all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri (art. 6, n. 7, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).

Qualora tale proposizione di incostituzionalità fosse ritenuta infondata, gli stessi giudici prospettano il dubbio che l'art. 25 della legge n. 319 del 1976, sia, in forza del richiamo alla legge regionale, illegittimo costituzionalmente. In ragione del rinvio alla legge regionale della Lombardia sopracitata, conseguirebbe che la legge statale n. 319 avrebbe mutato in reato, con scadenza al 5 settembre 1976, un comportamento omissivo che nel periodo intercorrente tra il 5 settembre 1974 (data di entrata in vigore della legge regionale) e la stessa scadenza del 5 settembre 1976, era considerato illecito amministrativo.

Tanto premesso, due sarebbero le possibili implicazioni ai fini penali; o si ritiene che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 25 della legge n. 319 del 1976 debba essere presa in considerazione la sola condotta omissiva successiva al 13 giugno 1976, data di entrata in vigore della citata legge statale (rimanendo quindi indenne solo il periodo dal 13 giugno al 5 settembre 1976); ovvero si ritiene che il termine di adeguamento ai limiti di cui alla tabella C della legge regionale, la cui inosservanza integrerebbe il reato de quo, decorra dal settembre 1974.

Ove si accogliesse la prima, l'incongruità del termine di due mesi e mezzo circa apparirebbe evidente, attesi la complessità ed il costo degli adempimenti attinenti alla predisposizione di impianti di depurazione. Si farebbe perciò carico al soggetto di una responsabilità penale assolutamente non addebitabile alla volontà dello stesso e ciò costituirebbe violazione del principio di cui al primo comma dell'art. 27 Cost., della personalità della responsabilità penale. La giurisprudenza della Corte - si osserva - ha affermato tale principio con riferimento a casi di esercizio di un diritto, ma lo stesso principio dovrebbe valere anche nel caso...

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