Sentenza nº 238 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1983

RelatoreBrunetto Bucciarelli Ducci
Data di Resoluzione15 Luglio 1983
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 238

ANNO 1983

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 comma quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1975 dal Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Migani Gastone ed altro contro il Comune di Riccione iscritta al n.580 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 1976; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella pubblica udienza del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con due ricorsi diretti al Tribunale Regionale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, notificati il 14 novembre 1973, Gastone Migani e Pierino Corinaldesi impugnarono il provvedimento 13 settembre 1973, con il quale il Sindaco del Comune di Riccione, a norma dell'art. 13 legge 6 agosto 1967, n.765, aveva determinato nella misura di venti milioni la sanzione pecuniaria a loro carico per la costruzione del piano di una abitazione senza che fosse stata rilasciata la licenza edilizia.

I due ricorsi, diretti ad ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento del provvedimento, furono depositati il 28 novembre 1973 nella Cancelleria del Tribunale di Bologna, a norma dell'art. 42, comma secondo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali), non essendo ancora entrata in funzione la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.

Con avviso, ricevuto dalle parti il 18 febbraio 1974 la Segreteria del suddetto Tribunale Amministrativo comunicò che la cancelleria del Tribunale di Bologna le aveva trasmesso i ricorsi.

I ricorrenti chiesero al Presidente del Tribunale amministrativo, con domanda 28 settembre 1974, che venisse fissata l'udienza di trattazione del ricorso.

Il comune di Riccione, costituitosi in giudizio, eccepì, con memoria 3 gennaio 1975, l'improcedibilità del...

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