Sentenza nº 307 da Constitutional Court (Italy), 11 Ottobre 1983

RelatoreAntonino De Stefano e Livio Paladin
Data di Resoluzione11 Ottobre 1983
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 307

ANNO 1983

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1) nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi secondo e terzo, 27, comma secondo, 28, comma primo, 29 e 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale) e degli artt. 4, commi quinto e sesto, 9, commi terzo, quarto e quinto, 10, comma primo, e 20, comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), giudizi promossi con ricorsi della Regione Lombardia notificati il 29 gennaio 1982 e il 28 maggio 1983, rispettivamente depositati in cancelleria l'8 febbraio 1982 e il 6 giugno 1983, iscritti al n. 10 del registro ricorsi 1982 e al n. 24 del registro ricorsi 1983 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 del 1982 e n. 170 del 1983;

2) nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma primo, lett. a, b, c, 10, comma terzo, 43, commi terzo, quarto e quinto, 44 e 45, comma primo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 952 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e degli artt. 8, commi primo, secondo e terzo, 8 bis, 9, 11, 16, 27, comma quarto, 28, 29, commi terzo, quarto e quinto, 31 e 37 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), giudizi promossi: a) con tre ricorsi della Regione Lombardia notificati il 31 gennaio, il 30 marzo e il 28 maggio 1983, rispettivamente depositati in cancelleria il 9 febbraio, il 9 aprile e il 6 giugno 1983, iscritti ai nn. 3, 10 e 23 del registro ricorsi 1983 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 53, 114 e 170 del 1983; b) con due ricorsi della Regione Liguria notificati il 31 marzo e il 30 maggio 1983, rispettivamente depositati in cancelleria l'8 aprile e il 7 giugno 1983, iscritti ai nn. 9 e 25 del registro ricorsi 1983 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 114 e 170 del 1983; c) con due ricorsi della Regione Emilia-Romagna notificati il 30 marzo e il 28 maggio 1983, rispettivamente depositati in cancelleria il 9 aprile e il 6 giugno 1983, iscritti ai nn. 11 e 22 del registro ricorsi 1983 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 114 e 170 del 1983.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 i Giudici relatori Antonino De Stefano e Livio Paladin;

uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e per la Regione Emilia-Romagna, l'avv. Giuseppe Pericu per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I

  1. - Con ricorso, notificato il 29 gennaio 1982, la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pototschnig, Valerio Onida e Vitaliano Lorenzoni, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi secondo e terzo, 27, comma secondo, 28, comma primo, 29 e 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), "in quanto lesivi dell'autonomia finanziaria, di spesa e di bilancio, e della competenza legislativa e amministrativa della Regione". Successivamente alla presentazione del ricorso, il citato decreto legge é stato convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51.

  2. - Con l'art. 26, commi secondo e terzo, del d.l. n. 786 del 1981, si stabilisce che per l'anno 1982 "i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1 ottobre 1980 - 30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

    Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento".

    Secondo la Regione ricorrente tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime, in quanto lesive della sua autonomia finanziaria, di spesa e di bilancio. In particolare viene rilevato che il sistema introdotto incide, ed in maniera arbitraria, sull'attività di gestione del bilancio, impedisce lo smaltimento dei residui passivi, forma maggiori residui nel nuovo esercizio, obbligando paradossalmente l'amministrazione all'inefficienza. Né il sistema sarebbe corretto dalla possibilità di intervento del Ministro per il tesoro, perché con esso si configura un potere discrezionale da esercitarsi in assenza di qualunque criterio direttivo, tale quindi da non trovare alcun fondamento nell'ordinamento costituzionale.

  3. - Con l'art. 27 del d.l. n. 786 del 1981 si stabilisce che parte del "Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto" venga finanziato, per il 1982, mediante corrispondenti riduzioni (per 500 miliardi) da apportare alle assegnazioni spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.281.

    La Regione ricorda che l'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nel disciplinare l'istituzione del Fondo nazionale, prevedeva che a partire dal 1982 le erogazioni di fondi alle regioni venissero ridotte. Ma altra cosa, si sottolinea, sono le riduzioni delle "assegnazioni" rispetto alle riduzioni delle "erogazioni", essendo queste ultime trattenute compensative all'atto del versamento delle somme dovute, mentre le prime incidono sulla quota da riceversi con diminuzione dell'iscrizione di somme, nel titolo primo del bilancio, titolo dalla cui entità dipende il "tetto" dei mutui che la regione può stipulare (art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335).

    La Regione subirebbe così una lesione della propria autonomia finanziaria derivante dall'irrazionale riduzione delle sue entrate non vincolate nella destinazione, nonché della sua capacità d'indebitamento. L'irrazionalità e l'illegittimità di tale previsione legislativa risalterebbero ancor più chiaramente se si considera che per le regioni a statuto speciale la riduzione é operata sulle "assegnazioni" delle quote del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, senza quindi incidere sulle entrate di parte corrente né sulle capacità di indebitamento. Di qui anche una disparità di trattamento tra le regioni.

  4. - L'art. 28, primo comma, del d.l. n. 786 del 1981 stabilisce che "fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato".

    Il successivo art. 29 dispone che "alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 33 del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153".

    Anche queste disposizioni sarebbero illegittime e lesive dell'autonomia finanziaria regionale. Infatti la trasformazione di un tributo proprio (pro-quota) delle regioni, uno dei pochissimi previsti dalla legislazione in vigore, in trasferimento statale, non sarebbe conforme ai criteri sanciti dall'art. 119 (specie secondo comma) della Costituzione, in materia di autonomia finanziaria regionale. La reiterazione negli anni di questa disciplina avrebbe poi trasformato quella che avrebbe dovuto essere una misura transitoria ed eccezionale (art. 19 bis, aggiunto al d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, dalla legge di conversione, con modificazioni, 27 febbraio 1978, n. 43) in una modificazione permanente del sistema finanziario regionale, aggravandone il contrasto con la Costituzione.

    Inoltre l'art. 29 del d.l. n. 786 del 1981, confermando per il 1982 l'entità delle somme sostitutive dell'ILOR nella stessa misura di quelle corrisposte nel 1981, senza alcuna maggiorazione, avrebbe ridotto in termini reali le disponibilità finanziarie delle regioni, facendo venire più che mai meno, in concreto, ogni rapporto fra l'entità di tali trasferimenti e il gettito reale dell'ILOR, nel senso di rendere i trasferimenti ben inferiori a quel gettito.

  5. - Con l'art. 34 del d.l. n. 786 del 1981, "al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese", si é istituito un diritto annuale che le camere di commercio percepiscono a decorrere dal 1982, a carico di tutte le ditte iscritte nei registri e negli albi da esse tenuti.

    Secondo la Regione, pure queste disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione della competenza legislativa e amministrativa, e dell'autonomia finanziaria delle regioni. Infatti l'art. 64 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle regioni, in attuazione della Costituzione, le funzioni amministrative già esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate alle regioni dallo stesso decreto. Tra queste funzioni vi sono quelle di attuazione di interventi promozionali in favore delle imprese operanti nei settori di competenza regionale come l'agricoltura, l'artigianato, il turismo. Ora, istituendo uno speciale "diritto", di natura tributaria, a carico di...

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