Sentenza nº 64 da Constitutional Court (Italy), 01 Aprile 1982

RelatoreOronzo Reale
Data di Resoluzione01 Aprile 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 64

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente -

Dott. MICHELE ROSSANO -

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN -

Avv. ORONZO REALE -

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

Avv. ALBERTO MALAGUGINI -

Prof. LIVIO PALADIN -

Prof. ANTONIO LA PERGOLA -

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI -

Prof. GIUSEPPE FERRARI -

Dott. FRANCESCO SAJA -

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e dell'art. 244 cod. civ., modificato dall'art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Disconoscimento di paternità) promossi con ordinanze emesse il 25 febbraio 1977 dal tribunale di Torino, il 18 aprile e il 21 ottobre 1977 dal tribunale di Roma, il 24 maggio 1978 dal tribunale di Salerno, il 15 dicembre 1978 dal tribunale di Ravenna, il 15 dicembre 1980 dal tribunale di Roma e il 3 dicembre 1980 dal tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 164, 461 e 578 del registro ordinanze 1977, al n. 435 del registro ordinanze 1978, al n. 268 del registro ordinanze 1979 ed ai nn. 426 e 473 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 134 e 334 del 1977, nn. 53 e 341 del 1978, n. 154 del 1979 e nn. 283 e 297 del 1981.

Visti l'atto di costituzione di Spaziani Testa Giulio e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Mario Volpe per Spaziani Testa Giulio e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza in data 25 febbraio 1977 (n. 164 del reg. ord. 1977), il tribunale di Torino sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui tale norma transitoria non prevede anche per il padre la possibilità di proporre azione di disconoscimento entro un termine di mesi sei dall'entrata in vigore della suddetta legge, nei casi in cui tale azione gli viene ex novo concessa dalla stessa legge, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    Osservava all'uopo il collegio che la normativa introdotta con la citata legge n. 151 del 1975 ha innovato (art. 93) l'art. 235, n. 3, c.c., statuendo che l'azione di disconoscimento della paternità é consentita anche nel caso in cui la moglie non ha tenuto celata al marito la propria gravidanza, se ha commesso adulterio, ipotesi questa addotta nel procedimento nel corso del quale l'incidente di costituzionalità é stato sollevato.

    Tanto premesso il tribunale rilevava che la disciplina transitoria di cui all'art. 229 della legge citata, discriminerebbe, quanto al termine entro cui é consentito proporre l'azione di disconoscimento di paternità, tra il padre, cui é riservato un trattamento deteriore, e la madre (nei confronti del figlio minore) o lo stesso figlio maggiorenne. Infatti detta norma statuisce che l'azione della madre nei confronti del figlio minore e quella dello stesso figlio maggiorenne, per i quali il termine é già scaduto, deve essere proposta entro sei mesi dall'entrata in vigore, mentre l'azione del padre é proponibile se a tale data non sia trascorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale é prorogato della metà se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.

    Tale diversità di trattamento sarebbe ingiustificata ed irrazionale, tenuto conto che il promovimento dell'azione sarebbe stato impossibile per il padre prima della modifica dell'art. 235 c.c. Si ipotizzava pertanto la violazione dell'art. 3 della Costituzione, previo compiuto giudizio di rilevanza della questione.

  2. - Analoga questione veniva sollevata dal tribunale di Ravenna con ordinanza in data 15 dicembre 1978 (n. 268 del reg. ord. 1977); nelle due dette ordinanze non si aveva né intervento del Presidente del Consiglio né costituzione di parte.

  3. - Con tre diverse ordinanze, il tribunale di Roma (21 ottobre 1977, n. 578 del reg. ord. 1977; 15 dicembre 1980, n. 426 del reg. ord. 1981) e il tribunale di Milano (3 dicembre 1980, n. 473 del reg. ord. 1981) sollevavano analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 c.c., nel testo modificato dall'art. 95 della legge n. 151 del 1975, nella parte in cui detta norma non consente al padre di agire per il disconoscimento con termini decorrenti dall'effettiva conoscenza da parte sua dei fatti che legittimano il disconoscimento stesso. Infatti, la norma de qua consente al padre di agire entro un anno dalla nascita ovvero, in determinati casi, dalla conoscenza della nascita stessa; per contro, consente al figlio agente in disconoscimento di proporre l'azione entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui egli viene successivamente a conoscenza dei fatti che a norma degli artt. 235 e 244 c.c. rendono ammissibile il disconoscimento stesso.

    Ad avviso dei giudici a quibus, nel caso in cui, per incolpevole ignoranza, il padre sia venuto a conoscenza dei motivi (nella specie l'adulterio della moglie) che sono a base dell'azione solo dopo che il termine di cui all'art. 244 c.c. sia scaduto, dovrebbe a questi essere consentito di agire.

    L'attuale normativa, appunto laddove non dà rilevanza alla effettiva conoscenza dei fatti che legittimano l'azione di disconoscimento, quanto al padre che incolpevolmente li abbia in precedenza ignorati, colliderebbe con l'art. 3 Cost. per una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al figlio, e con l'art. 24 Cost. in quanto si risolverebbe in una ingiustificata limitazione del diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

    Secondo i collegi remittenti, la sentenza n. 249 del 1974 della Corte costituzionale non sarebbe di ostacolo alla proposizione della questione come sopra riassunta, atteso che in primo luogo il testo dell'art. 244 é stato modificato dalla legge n. 151 del 1975 e in secondo luogo tutta la normativa concernente il diritto di famiglia...

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