Sentenza nº 96 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 1982

RelatoreAntonio La Pergola
Data di Resoluzione20 Maggio 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 96

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof . GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 (Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili) e dell'art. 9 della legge 1 agosto 1969, n. 478 (Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili), promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 24 giugno 1976 dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili vertenti tra s.p.a. Legler Industria Tessile, s.p.a. Manifattura Festi Rasini e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritte ai nn. 617 e 619 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976;

2) ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra s.p.a. M.T. Castoldi ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Legler Industria Tessile, della s.p.a. Manifattura Festi Rasini, della s.p.a. M.T. Castoldi e della s.p.a. Manifattura Rotondi e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avv.ti Vincenzo Palladino e Giuseppe Guarino per le s.p.a. Legler e Manifattura Festi Rasini, l'avv. Guido Scarpa per le s.p.a. Castoldi ed altri e Manifattura Rotondi e l'avvocato dello Stato Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanze di identico contenuto emesse il 24 giugno 1976 nel corso di due cause civili vertenti tra la S.p.A. Legler Industria Tessile e la Manifattura Festi Rasini S.p.A. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 5, secondo comma, legge 21 marzo 1958, n. 267, in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione.

    Le parti attrici richiedono la restituzione della quota dell'imposta generale sull'entrata, che si assume illegittimamente riscossa dall'Amministrazione. Si tratta, precisamente, dell'IGE sui cotoni nazionali in massa. La norma denunziata fissa l'aliquota del tributo in questione al 4%; lo stesso prodotto, importato dai paesi aderenti al GATT, é tuttavia gravato di un'aliquota pari al 6%; tale differenza risulterebbe in contrasto con l'art. III dell'Accordo GATT (cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione con la legge 5 aprile 1950, n. 295). Questa disposizione é così testualmente formulata: "i prodotti del territorio di ogni contraente importati nel territorio di ciascuna altra parte non saranno colpiti, direttamente o indirettamente, da tasse o altre imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali similari".

    Osserva il Tribunale di Milano che la riduzione dell'aliquota dal 6 al 4%, disposta dalla norma impugnata, in quanto relativa ai soli cotoni nazionali, non può in via di interpretazione ritenersi automaticamente estesa ai prodotti provenienti dai paesi aderenti all'Accordo GATT; d'altro lato il giudice non sarebbe abilitato a riesaminare ed eventualmente modificare la scelta discrezionale del legislatore; egli ritiene, tuttavia, di non poter disattendere per ciò solo la domanda dell'attrice, e di dover invece sollevare d'ufficio il giudizio, di cui la Corte é ora investita.

    La questione, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda delle parti attrici, sarebbe altresì non manifestamente infondata.

    Lo stesso legislatore, si dice, ha, con la legge 1 agosto 1969, n. 478, abrogato la norma qui denunziata e ripristinato il regime tributario originariamente previsto dalla legge 12 agosto 1957, n. 757. Con ciò si sarebbe riconosciuto che la previgente e più onerosa aliquota a carico dei prodotti importati era stata prevista in violazione dell'Accordo GATT, e dunque delle invocate norme costituzionali, poste a salvaguardia degli obblighi internazionali.

  2. - Analogo ordine di rilievi vien fatto valere dalla difesa della Società Legler, costituitasi nel presente giudizio. L'asserita infrazione del divieto di discriminazione fiscale sancito in Trattato, sarebbe stata avvertita dagli organi del GATT e, dopo i rilievi formulati da questi ultimi, dallo stesso legislatore nazionale, il quale, abrogando con la legge 1 agosto 1969 n. 478 la norma censurata, avrebbe, appunto, inteso rimediare alla lamentata sperequazione.

    Si osserva, poi, che con sentenza 183/73 questa Corte ha posto taluni fondamentali principi. Le limitazioni di sovranità - e così di tutte le tradizionali funzioni dello Stato: legislativa, esecutiva, giurisdizionale - opererebbero in forza dell'art. 11 Cost., anche con il mezzo della legge ordinaria, che serve ad autorizzare la ratifica del Trattato e rendere interamente efficaci le norme in esso poste.

    Da ciò segue, continua la difesa di parte privata, che le norme prodotte dagli organi sovranazionali hanno diretta efficacia in Italia, senza peraltro sottostare al regime costituzionale dettato per le leggi nazionali, segnatamente negli artt. 23, 75, 81 e 134 del testo fondamentale.

    Dalla suddetta pronunzia della Corte deriverebbe altresì, che la limitazione della sovranità statuale, ex art. 11 Cost., può valere, a maggior ragione, per il contenuto delle singole leggi, nel senso che le manifestazioni di volontà del legislatore statuale devono cedere di fronte alle statuizioni incompatibili di alcun Trattato, coperto dal disposto costituzionale in esame. Precisamente, si assume che il sistema del GATT sia analogo a quello dell'ordinamento delle Comunità Europee, sebbene abbia finalità e strutture più ridotte di quelle comunitarie. Si tratterebbe pur sempre di una organizzazione investita di proprie competenze, che si pone come autonoma rispetto agli Stati membri. I termini della questione non muterebbero, peraltro, anche in assenza delle caratteristiche strutturali che si ravvisano nell'ordinamento del GATT. Il trattamento tributario riservato al prodotto nazionale a differenza di quello importato dall'area del GATT, travalica comunque - si dice - dal legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, con il risultato di offendere la clausola di parità sancita dall'Accordo.

  3. - Si costituisce davanti alla Corte il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. L'art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, deduce l'Avvocatura, stabiliva che 1'IGE sui prodotti importati era comprensiva dell'imposta sui prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle materie tessili, qualora detti prodotti figurassero nella tabella A annessa al testo normativo; per gli scambi anteriori alla lavorazione l'IGE era limitata al 3%.

    Siffatta previsione normativa danneggiava i prodotti nazionali non lavorati, che erano comunque soggetti alla maggiore aliquota. Per ovviare a tale sperequazione é stata emanata la legge 21 marzo 1958, n. 267, che determina nella misura del 4% l'aliquota gravante sul "cotone in massa" nazionale.

    Soltanto dopo dieci anni, si osserva, é stata affacciata la tesi della violazione dell'Accordo GATT, accolta peraltro, in un primo momento, dalla suprema Corte di Cassazione.

    Tuttavia, si soggiunge, le Sezioni Unite della Cassazione sono successivamente andate in contrario avviso. é stato infatti affermato che l'esecuzione nell'ordinamento interno dell'Accordo istitutivo del GATT non implica necessariamente la puntuale identità dell'aliquota IGE, che va assolta per il prodotto nazionale e per il similare prodotto di provenienza estera. Secondo questa più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, occorre invece aver riguardo al complessivo carico gravante, nel territorio dello Stato importatore, sull'uno e l'altro degli anzidetti prodotti. Tale criterio troverebbe generale applicazione nei paesi aderenti al GATT, e ad esso sarebbe ispirato l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, con il quale si é sostanzialmente adottata una misura perequativa a favore del prodotto nazionale, il cui apprezzamento nel merito - come si é ultimamente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - é precluso al giudice, trattandosi di un mero presupposto del provvedimento legislativo. La questione che - di fronte al mutato indirizzo della Corte di Cassazione il Tribunale di Milano prospetta in questa sede sarebbe infondata. In relazione all'art. 10 Cost., l'Avvocatura deduce che il testo fondamentale si riferisce, qui, esclusivamente alle norme generalmente riconosciute del diritto internazionale, non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato.

    La legge posta in esecuzione dell'Accordo GATT non avrebbe dunque altro valore che quello della legge ordinaria, e così potrebbe essere modificata o derogata da una legge successiva, senza che per ciò sussista - oltre all'eventuale illecito internazionale derivante dal mancato rispetto degli obblighi pattizi - l'infrazione dell'invocato precetto costituzionale.

    Del pari, ad avviso dell'Avvocatura, resta esclusa la prospettata lesione dell'art. 11 Cost.. A quest'altra statuizione costituzionale l'Avvocatura annette il significato d'una norma, che consente, tutt'al più, limitazioni della sovranità statuale, ma dalla quale non discende automaticamente la prevalenza delle norme...

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