Sentenza nº 97 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 1982

RelatoreGiuseppe Ferrari
Data di Resoluzione20 Maggio 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 97

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2108, comma 2, del codice civile (lavoro straordinario e notturno) promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1976 dal Pretore di Milano, nella causa di lavoro vertente tra Palmieri Antonio e daltri e la Breda siderurgica s.p.a., iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visti gli atti di costituzione della Breda siderurgica s.p.a.e di Palmieri Antonio ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Walter Prosperetti, per la Breda siderurgica s.p.a. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso della causa di lavoro promossa ex art. 414 c.p.c. contro la Breda siderurgica s.p.a. - ora "Nuova SIAS s.p.a." - da Palmieri Antonio ed altri 28, tutti operai della predetta società, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 7 gennaio 1976, e regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, sollevava d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2108, secondo comma, del codice civile, "nella parte in cui esclude il diritto alla maggiorazione retributiva per il lavoro notturno compreso in regolari turni periodici".

    L'adito Pretore, premesso in fatto che l'organizzazione produttiva della convenuta é articolata in tre turni quotidiani cui gli attori vengono volta a volta adibiti, osserva: in primo luogo, che l'esclusione di cui all'impugnata norma, derivando dalla strutturazione del lavoro, non già dall'intima natura della prestazione di esso da parte dei lavoratori, opera un "ingiustificato trattamento retributivo" fra questi, secondo che "prestino attività, o non, in regolari turni periodici" (onde la violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost.); in...

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