Sentenza nº 142 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 1982

RelatoreOronzo Reale
Data di Resoluzione27 Luglio 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 142

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIOANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Mannino Fortunato, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 80 del 21 marzo 1979;

2) ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Todesco Renzo, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980;

3) ordinanza emessa l'11 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Venezia sul ricorso proposto da Capo Paolo, iscritta al n. 815 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980;

4) ordinanza emessa il 18 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di La Spezia sul ricorso proposto da Banelli Giuseppina, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 26 del 27 gennaio 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con quattro distinte ordinanze la Commissione tributaria di secondo grado di Reggio Calabria (n. 21 del reg. ord. 1979), la Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa (n. 808 del reg. ord. 1979), la Commissione tributaria di primo grado di Venezia (n. 815 del reg. ord. 1979) e la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia (n. 672 del reg. ord. 1981) sollevavano questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui detta norma esclude dalla (limitata) detrazione dal reddito delle persone fisiche le spese per cure mediche e chirurgiche e le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità, compresi gli onorari ed altri compensi corrisposti dal contribuente a persone non residenti nel territorio dello Stato.

    In particolare, la norma sopra descritta, contrasterebbe:

    - con l'art. 3 della Costituzione in quanto la disciplina ivi prevista creerebbe una diversità di trattamento tra contribuenti a seconda della residenza nello Stato o non di coloro che percepiscono il compenso relativo alle cennate prestazioni sanitarie, e sarebbe ingiustificata perché, ai fini della detrazione, dovrebbe avere rilievo esclusivamente l'effettività dell'esborso (tale presunta violazione é denunciata in tutte le ordinanze sopra elencate);

    - con l'art. 32 della Costituzione; si assume al riguardo che la tutela della salute é bene costituzionalmente protetto, a garanzia e del singolo e della collettività, non suscettibile, a differenza di altri diritti pure costituzionalmente garantiti, quali...

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