Sentenza nº 162 da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 1982

RelatoreBrunetto Bucciarelli Ducci
Data di Resoluzione22 Ottobre 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 162

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1981) promossi con i ricorsi proposti dalla Regione Liguria, dalle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e dalle Regioni Sardegna, Sicilia, Veneto, Trentino - Alto Adige, Toscana, Emilia - Romagna e Piemonte, notificati il 7 e l'8 maggio 1981, depositati in cancelleria il 12, il 15, il 16 e il 21 maggio 1981, rispettivamente iscritti ai nn. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 del registro ricorsi 1981 e dei quali é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137 e 144 del 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino, per le Provincie autonome di Bolzano e di Trento e per la Regione Sardegna, Lorenzo Acquarone, per la Regione Liguria, Giuseppe Fazio, per la Regione Sicilia, Alberto Predieri, per le Regioni Veneto e Piemonte, Alessandro Pace, per la Regione Trentino - Alto Adige e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le Regioni Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna,in persona dei rispettivi presidenti delle Giunte, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Predieri di Roma, con ricorsi notificati il 7 e 8 maggio 1981, hanno impugnato di legittimità costituzionale gli artt. 35 e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) per contrasto con gli artt. 5, 117 e 119 Cost.

    Assumono le tre Regioni che i suddetti articoli invadono la competenza finanziaria ed organizzativa delle Regioni, restringendo il già esiguo spazio della loro autonomia finanziaria e ponendosi così in contrasto con le citate norme della Costituzione. Si osserva, infatti, che gli artt. 119 e 117 Cost., assicurando alla regione autonomia finanziaria, le attribuirebbero necessariamente sia il potere di organizzare il servizio di tesoreria e disciplinarne i procedimenti, sia quello di regolare i flussi di cassa, come dimostrerebbero le disposizioni dettate con la legge 19 maggio 1976, n. 335, che ha fissato i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni.

    Ora l'art. 40, quarto comma, della legge n. 119/1981, così come i commi 1 e 2, priverebbero la regione di tale autonomia ledendo gli artt. 119 e 117 Cost. Inoltre, in violazione dell'art. 130 Cost., introdurrebbero forme non previste di controllo su un aspetto dell'attività regionale. Gli stessi profili di illegittimità emergerebbero nelle altre disposizioni connesse dell'art. 40 ed in particolare al comma ottavo, che rimette ad una determinazione del Ministro per il tesoro la possibilità di variare la percentuale delle disponibilità di cui é consentito il deposito presso i tesorieri regionali.

    Quanto all'art. 35 della legge citata, esso viene impugnato per le stesse ragioni, ma anche per violazione dell'art. 117 Cost. con riguardo alla competenza regionale in materia sanitaria, quale disciplinata dagli artt. 15 e 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  2. - Anche il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Fazio, ha proposto ricorso con atto notificato il 7 maggio 1981, impugnando di legittimità costituzionale il citato art. 40 1.119, per contrasto con gli artt. 1, 19, 20 e 36 dello Statuto regionale (R.D.L.vo 15 maggio 1946, n. 455) in quanto priverebbe la Regione della potestà di disporre liberamente del gettito dei tributi ad essa riservati dall'art. 36 St., sottraendole la possibilità di utilizzare direttamente ed immediatamente le somme disponibili nelle casse del proprio tesoriere, eccedenti il 12% delle entrate previste dal bilancio, per completare il procedimento di spesa con la fase del pagamento.

    La stessa norma - secondo la Regione - le impedirebbe di esercitare la propria potestà amministrativa in esecuzione della legge di bilancio, attraverso la quale sono pur sempre gestiti i fondi provenienti dal bilancio statale. Consentendo, inoltre, l'ingerenza ispettiva del ministro del tesoro e l'intervento nelle convenzioni stipulate dalla Regione con il proprio tesoriere, l'intero sistema dell'art. 40 inciderebbe sul servizio di tesoreria regionale e sul diritto al bilancio, violando sotto vari aspetti il principio fondamentale dell'autonomia.

  3. - Lo stesso art. 40 della legge n. 119/1981 é ancora impugnato di legittimità costituzionale nelle disposizioni dettate dai commi 1, 4, 5 ed 8 dalla Regione Sardegna in persona del suo presidente, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Guarino, con ricorso notificato l'8 maggio 1981, nel quale si denuncia il contrasto delle norme richiamate con gli artt. 1, 3, 4, 6,7 ss. della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione agli artt. 32 ss. e 45 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, recante le relative norme di attuazione.

    Si assume nel ricorso che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, la Regione ha una finanza propria e che la disciplina della finanza regionale - quale si desume dalle norme di attuazione dello stesso Statuto - prevede una particolare e completa regolamentazione della contabilità regionale, che affida la gestione dei fondi ad un servizio di tesoreria della Regione.

    La norma denunciata violerebbe, quindi, l'autonomia finanziaria della Regione, prima attraverso l'obbligo di depositare la quasi totalità delle sue disponibilità finanziarie presso la tesoreria dello Stato, poi condizionandone l'utilizzazione ad adempimenti propri (presentazione di preventivi di cassa) e da modalità rimesse all'arbitrio del Ministro del tesoro. Un ulteriore svilimento dell'autonomia finanziaria della Regione va ravvisato - secondo la Regione stessa - nell'obbligo imposto alle aziende di credito di trasferire alla tesoreria dello Stato le disponibilità eccedenti, senza alcuna autorizzazione da parte della stessa Regione.

  4. - La Regione Trentino Alto Adige, in persona del suo presidente, rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro Pace, con un suo ricorso notificato l'8 maggio 1981, impugna di legittimità costituzionale gli artt. 35 e 40 della legge n. 119 del 1980: il primo per contrasto con l'art. 4 n. 7 dello Statuto della Regione nonché con gli artt. 6 del D.L. 30 dicembre 1979,n. 663 e 2 D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; il secondo per contrasto con gli artt. 5 n. 1 e 66 ss. dello stesso Statuto.

    Quanto all'art. 35 si deduce che lo Stato, avendo con esso dettato norme incidenti sulla contabilità e sullo stesso ordinamento delle unità sanitarie locali, ha invaso la competenza regionale in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4 n. 7 St. T.A.A.).

    La denuncia dell'art. 40 riguarda diversi profili. Il primo comma invaderebbe sia la competenza legislativa secondaria in materia di ordinamento dei comuni (art. 5 n. 1 St.) sia l'autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale della Regione. Di tale autonomia sarebbe anche lesivo il quarto comma, giacché le somme che alla Regione provengono dal bilancio dello Stato, una volta entrate nelle disponibilità della prima, dovrebbero ritenersi sottratte alla disciplina legislativa statale.

  5. - Altri due ricorsi, entrambi notificati l'8 maggio 1981, sono stati proposti dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella persona rispettivamente del presidente e del vicepresidente, rappresentati entrambi e difesi dall'avv. Giuseppe Guarino.

    Con essi si impugnano l'art. 35, commi 4 e 9, e l'art. 40, commi 1, 2,5 e 10 della legge n. 119 del 1981: il primo perché le disposizioni in esso contenute dovrebbero considerarsi inapplicabili alle province autonome di Trento e Bolzano. Secondo le norme previste dallo Statuto di autonomia (cui hanno fatto riferimento l'art. 801 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'art. 6 bis D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33) le quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate perverrebbero immediatamente alle province che, trattenute le somme per il finanziamento dei servizi e presidi non delegati, disporrebbero poi per il pagamento, a carico del bilancio provinciale, delle somme a favore delle unità sanitarie locali. Un'interpretazione diversa dell'art. 35 lo porrebbe in contrasto con la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli Uffici e competenza legislativa secondaria in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera e le connesse potestà amministrative.

    In ordine all'art. 40 vengono svolte nei ricorsi argomentazioni analoghe a quelle esposte dalla Regione Sardegna, denunciandone il contrasto con gli artt. 8 n. 1, 16, 70 e ss. del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché con il D.P.R. 5 aprile 1949, n. 172; l'art. 57 ss. D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 470 e il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472.

  6. - Anche le Regioni Veneto e Liguria, in persona dei presidenti delle rispettive giunte, rappresentati e difesi il primo dall'avv. prof. Giorgio Berti e dall'avv. Guido Viola, il secondo dall'avv. Enrico Romanelli e dall'avv. prof. Lorenzo Acquarone, con ricorsi notificati l'8 maggio 1981, hanno impugnato di legittimità costituzionale l'art. 35 e la Regione Veneto anche l'art. 40 della citata legge n. 119/1981.

    Nel primo ricorso si denuncia il contrasto delle norme impugnate con gli artt. 5...

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