Sentenza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 16 Dicembre 1982

RelatoreFrancesco Saja
Data di Resoluzione16 Dicembre 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 223

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ. (Limiti contrattuali della concorrenza) promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra la Soc.p.a. "UNIMER" e la Soc.r.l. "LE NUTRITA", iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4 agosto 1976.

Visti l'atto di costituzione della Soc. "UNIMER" e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla società Unimer contro la società Le Nutrita onde ottenere, fra l'altro, l'inibitoria del comportamento di concorrenza sleale consistente nella violazione di un patto di armonizzazione dei prezzi, il tribunale di Milano, con ordinanza del 26 febbraio 1976 (regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella G. U. n. 205 del 4 agosto 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ., per contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Sembrava al tribunale che la facoltà, prevista dalla citata norma, di limitare la libera concorrenza attraverso atti negoziali fosse diretta a circoscrivere la libertà di iniziativa economica, intesa quale mero strumento di soddisfazione di interessi individuali anzi che quale garanzia di prosperità collettiva, così ponendosi in contrasto con le ricordate disposizioni della Costituzione. Queste vietano infatti, a giudizio del tribunale, ogni tendenziale soppressione (sicuramente perseguita dai negozi giuridici del tipo di quello intervenuto tra le parti) della libera concorrenza e ne permettono la restrizione solo ai "fini sociali" o per il "preminente interesse generale".

Si costituiva la società Unimer, negando l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

La...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT