Sentenza nº 239 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 1982

RelatoreFrancesco Saja
Data di Resoluzione29 Dicembre 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 239

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Calabria 30 agosto 1973, n. 14 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale), degli artt. 1 e 3 (recte: 2) cpv. della legge della Regione Calabria 28 maggio 1975, n. 18 (Proroga, con modifiche e integrazioni, della legge regionale n. 14 del 1973) e degli artt. 1 e 5 della legge della Regione Campania 13 maggio 1974, n. 17 (Misure temporanee di tutela urbanistica in attesa dell'approvazione dei piani regolatori generali dei comuni costieri e del piano regionale di assetto urbanistico territoriale), promossi con le ordinanze emesse il 7 aprile 1976 dal Pretore di Belvedere Marittimo, il 27 febbraio 1976 dal Pretore di Scalea, il 24 aprile 1976 dal Pretore di Pisciotta, il 19 gennaio e il 22 aprile 1977 dal pretore di Scalea e il 23 novembre 1977 dal Tribunale di Paola (quattro ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 420, 421 e 615 del registro ordinanze 1976, ai nn. 97 e 416 del registro ordinanze 1977 ed ai nn. 170, 171, 172 e 173 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 177, 184 e 300 del 1976, nn. 107 e 299 del 1977 e n. 164 del 1978.

Visti gli atti di intervento della Regione Calabria e della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Sabato Lelio, imputato del reato di cui all'art. 13 lett. b della legge 6 agosto 1967 n. 765 in relazione agli artt. 1 e seguenti della legge della regione Calabria 30 agosto 1973 n. 14, per avere iniziato con licenza edilizia i lavori di sopraelevazione di un edificio a meno di centocinquanta metri dal demanio marittimo, nel territorio del comune di Belvedere Marittimo (comune non provvisto di piano regolatore generale), il pretore della medesima città, con ordinanza del 7 aprile 1976 (in G. U. n. 184 del 14 luglio 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge regionale citata.

    Il pretore osservava anzitutto che il legislatore regionale, vietando nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale l'edificazione nell'interno del demanio marittimo ed entro una zona di centocinquanta metri dallo stesso, o dal ciglio dei terreni sul mare, aveva inteso dettare norme a "protezione delle coste", così valicando i limiti di materia di cui all'art. 117 della Costituzione: infatti la protezione delle coste rientrava nella tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), riservata alla legislazione statale, e non nella materia urbanistica, concernente soltanto l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

    Il giudice a quo osservava inoltre che l'art. 3 della detta legge, stabilendo, per le violazioni della medesima, l'applicazione delle "norme previste dalla legislazione urbanistica nazionale", aveva configurato un nuovo reato, il cui precetto era contenuto nel divieto di edificazione di cui al citato art. 1 e la cui sanzione era indicata nell'art. 13 lett. b della legge n. 765 del 1967. Ma ciò sembrava al pretore porsi in contrasto con la riserva di legge statale in materia penale, stabilita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 3 della Costituzione stessa, data la connessione tra principio di eguaglianza ed unità dell'ordinamento penale. Né il richiamo a sanzioni previste in leggi statali escludeva la violazione della riserva, stante la novità della fattispecie di reato configurata dal legislatore regionale.

    La regione Calabria interveniva in data 18 settembre 1976, ossia oltre il termine di cui all'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87 modificato dall'art. 3 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, sostenendo potersi applicare nel giudizio costituzionale la legge 7 ottobre 1969 n. 742 sulla sospensione dei termini processuali per ferie.

  2. - Gli artt. 1 e 3 della legge regionale citata venivano denunciati, sempre in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. e con argomenti analoghi a quelli del pretore di Belvedere Marittimo, dal pretore di Scalea con ordinanze del 27 febbraio 1976 e del 19 gennaio 1977 (in G. U. n. 177 del 7 luglio 1976 e n. 107 del 20 aprile 1977), emesse nei procedimenti penali a carico di Sollazzo Felice ed altro, imputati del reato previsto dall'art. 13 della legge n. 765 del 1967 per avere iniziato con licenza edilizia una costruzione a meno di centocinquanta metri dal demanio marittimo, ed a carico di Oliva Teresa, soggetta alla stessa imputazione (il fatto era stato commesso però senza il previo conseguimento della licenza edilizia).

    La regione interveniva oltre il suddetto termine di legge in relazione alla prima ordinanza e, quanto alla seconda, negava che le norme denunciate configurassero un nuovo tipo di reato, in quanto il richiamo alle sanzioni previste nelle leggi statali era puramente pleonastico, riguardando comportamenti già punibili ai sensi di queste stesse leggi.

  3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Trama Sofia, imputata del reato di cui all'art. 13 lett. b della legge n. 765 del 1967 per avere iniziato, nel comune di Pisciotta, la costruzione di un edificio a distanza inferiore a cinquecento metri dal mare, il pretore della medesima città, con ordinanza del 24 aprile 1976 (in G. U. n. 300 del 10 novembre 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge regionale campana 13 maggio 1974 n. 17, il primo vietante le costruzioni nei cinquecento metri di fascia costiera e il secondo richiamante, per il caso di violazione, "le sanzioni di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ed all'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765".

    Sembrava al pretore che questo richiamo ponesse le norme denunciate in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per le stesse ragioni addotte dal pretore di Scalea.

    La regione Campania interveniva chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.

  4. - Con ordinanza del 22 aprile 1977 (in G. U. n. 299 del 2 novembre 1977), emessa nel procedimento penale a carico di Bello Giuseppe ed altro, imputati del reato di cui all'art. 13 lett. b della legge n. 765 del 1967 per avere eseguito nel comune di Praia a Mare una costruzione con licenza edilizia decaduta, il pretore di Scalea sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della già citata legge regionale calabra n. 14 del 1973.

    Il pretore rilevava preliminarmente che il citato art. 1 vietava l'edificazione in determinate zone dei comuni non provvisti di piano regolatore generale; che l'art. 2 stabiliva la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT