Sentenza nº 11 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1981

RelatoreLeopoldo Elia
Data di Resoluzione10 Febbraio 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.11

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Leonetto AMADEI,

Giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, e 314/17 cod. civ. e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (adozione di minorenni), promosso Con ordinanza emessa il 20 luglio 1979 dalla Corte d'appello di Torino Sezione speciale per i minorenni, sui ricorsi riuniti proposti da Marino Gioacchino e Scalia Vincenza, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979.

Visto l'atto di costituzione di Marino Gioacchino e Scalia Vincenza;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avv. Luigi Maniscalco Basile per Marino Gioacchino e Scalia Vincenza e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. - La Corte d'appello di Torino-sezione speciale per i minorenni-pronunziando come giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione 3 ottobre 1978-19 gennaio 1979, n. 399, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: - dell'art. 314/17 del codice civile (nella parte in cui dispone che < lo stato di adottabilità cessa per adozione >) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione; - degli artt. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431 e 311 del codice civile (nel loro combinato disposto sul punto della competenza in ordine all 'adozione ordinari a) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione; -degli artt. 296 e 311 del codice civile (nel loro combinato disposto sul punto del consenso all'adozione ordinaria del legale rappresentante dell'adottando minore) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione; -dell'art. 312, n. 3 del codice civile (sul punto della verifica se l'adozione ordinaria convenga all'adottando) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione.

  2. - Peraltro le questioni sollevate in ordine agli artt. 296, 311, 312, n. 3 del codice civile e all'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, non possono considerarsi rilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto attengono alla competenza e ai poteri del tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottante ed al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria; infatti a tali norme si è già data applicazione in altre sedi, mentre la Corte d'appello di Torino trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunziato dalla Cassazione che attiene alla cessazione dello stato di adottabilità nel procedimento di adozione speciale, a seguito di < dichiarazione definitiva > della adozione ordinaria.

  3. - Certamente applicabile nel giudizio a quo è invece l'art. 314/17, nella parte sopra indicata. Tale norma dev'essere valutata, ai fini del sindacato di costituzionalità, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione in sede di enunciazione del principio di diritto e, al riguardo, non si può ritenere che il regime delle preclusioni, proprio del giudizio di rinvio, impedisca la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale in ordine a quella norma dalla quale è stato tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio (cfr. da ultimo la sentenza n. 138 del 1977 di questa Corte). Nè la priorità attribuita dalla Corte di Torino alle questioni di legittimità costituzionale rispetto all'altra pregiudiziale (parimenti rilevabile d'ufficio, e relativa alla sospensione o meno del procedimento instaurato in sede di rinvio in attesa della definizione della causa per la dichiarazione di nullità dell'adozione ordinaria di Gioia Stefania, promossa dai coniugi Risso-De Grandis presso altro giudice) può essere rimessa in dubbio dalla affermata irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale circa le norme in tema di adozione ordinaria; in effetti la sospensione non può avere carattere pregiudiziale rispetto alla quaestio di cui all'art. 314/17, primo comma, del codice civile, risultando evidente che l'accoglimento di questa impedirebbe alla pronunziata adozione ordinaria di produrre gli effetti relativi sul procedimento di adozione speciale e precluderebbe così il condizionamento del giudizio a quo all'esito della causa promossa con la quaerela nullitatis.

    La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 314/ 17, primo comma, del codice civile è dunque da ritenersi rilevante; ed essa risulta fondata.

  4. - Com'è noto, con il nome generale di < adozione > si designano già nelle fonti romane e medioevali istituti assai diversi.

    Nell'epoca moderna (ma non mancano in quelle precedenti esperienze significative) vi si raccolgono discipline che rispondono tendenzialmente a finalità ben distinte in linea di principio, anche se non di rado congiunte nella realtà della vita e nelle previsioni normative: la finalità del provvedere un figlio e un erede a chi non abbia figli e si presume non possa averne; e l'altra di allevare un cittadino allo Stato (come si diceva dopo la rivoluzione francese)...

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