Sentenza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 1981
Relatore | Antonino De Stefano |
Data di Resoluzione | 13 Febbraio 1981 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.31
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Leonetto AMADEI,
Giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. l, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4,5,6,7,20,22 della legge 2 agosto 1975, n. 393: (n. 20 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981,il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum.
Considerato in diritto
La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione, e sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, investe, come si rileva dal quesito, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettro-nucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica).
Gli articoli da 1 a 7 sono compresi nel Capo I (Centrali elettronucleari); gli articoli 20 e 22 nelle Disposizioni finali e transitorie.
Le disposizioni suindicate regolano le varie fasi del procedimento per la localizzazione delle centrali elettro-nucleari, la cui costruzione è affidata all'ENEL; il quesito referendario, avendo a suo oggetto un complesso normativo riconducibile ad una matrice unitaria, può essere riconosciuto , alla luce dei principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 16 del 1978.
Occorre perciò verificare se sussista alcuna delle altre ragioni d'inammissibilità enunciate dalla Corte in quell'occasione.
Considera in proposito la Corte che lo Stato italiano fa parte della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), al cui Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ha dato esecuzione la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 Nel Preambolo al Trattato gli Stati contraenti si dichiarano ; ; e . Si dan...
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