Sentenza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 1981

RelatoreAntonino De Stefano
Data di Resoluzione13 Febbraio 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.31

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Leonetto AMADEI,

Giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. l, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4,5,6,7,20,22 della legge 2 agosto 1975, n. 393: (n. 20 reg. ref.).

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta;

udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981,il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum.

Considerato in diritto

La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione, e sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, investe, come si rileva dal quesito, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettro-nucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica).

Gli articoli da 1 a 7 sono compresi nel Capo I (Centrali elettronucleari); gli articoli 20 e 22 nelle Disposizioni finali e transitorie.

Le disposizioni suindicate regolano le varie fasi del procedimento per la localizzazione delle centrali elettro-nucleari, la cui costruzione è affidata all'ENEL; il quesito referendario, avendo a suo oggetto un complesso normativo riconducibile ad una matrice unitaria, può essere riconosciuto , alla luce dei principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 16 del 1978.

Occorre perciò verificare se sussista alcuna delle altre ragioni d'inammissibilità enunciate dalla Corte in quell'occasione.

Considera in proposito la Corte che lo Stato italiano fa parte della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), al cui Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ha dato esecuzione la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 Nel Preambolo al Trattato gli Stati contraenti si dichiarano ; ; e . Si dan...

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