Sentenza nº 34 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 1981

RelatoreBrunetto Bucciarelli Ducci
Data di Resoluzione26 Febbraio 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.34

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Leonetto AMADEI,

Giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il migliora mento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli stessi articoli in combinato disposto; dell'art. l, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari) e dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo modificato dagli artt. 2, comma secondo, e 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, giudizi promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Mantova l'11 maggio 1976, di Parma il 17 febbraio 1977, di Milano il 27 aprile 1977, dal Tribunale di Como il 16 dicembre 1977, dal Pretore di Genova il 23 marzo 1978, di Pistoia il 23 settembre 1978, di Brindisi il 29 giugno 1978, di Parma il 14 novembre 1978 (n. tre ordinanze), di Arezzo il 9 gennaio 1979, di Genova il 21 novembre 1978, di Piacenza il 9 gennaio 1979, di Rovigo il 13 marzo 1979, di Trani il 29 marzo 1979, di Brescia il 9 marzo e il 10 aprile 1979, di Ancona il 6 aprile 1979, di Prato il 27 aprile 1979, di Vercelli il 30 maggio 1979, di Trieste il 6 luglio 1979, di Lanciano il 19 luglio l979, di Pisa il 15 febbraio 1979, di Brescia il 30 maggio 1979 e di Latina il 29 giugno 1979, rispettivamente iscritte al n. 508 del registro ordinanze 1976, ai nn. 172 e 442 del registro ordinanze 1977, ai nn. 98, 313, 595 e 634 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 44, 45, 46, 88, 211, 340, 376, 435, 453, 470, 483, 521, 624, 645, 648, 688, 703 e 759 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 1976, nn. 148 e 313 del 1977, nn. 115 e 271 del 1978 e nn. 38, 52, 87, 95, 126, 175, 189, 203, 210, 237, 244, 310, 325, 318, 338 e 345 del 1979;

visti gli atti di costituzione di Sala Emilio, Ciaburri Mario, Mogliazzi Elisa ed altra, Roncati Giulio, Conforti Francesco, Cini Amelio, Barbo Bruno e dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato in diritto

  1. - Attesa l'identità di talune questioni prospettate e l'analogia di altre, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

  2. - La Corte costituzionale è chiamata in primo luogo a decidere se contrasti o meno con gli artt. 3 e 38 della Costituzione il combinato disposto degli artt. 2, secondo comma, lettera a) della Legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e 23 della Legge n. 153 del 1969, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'INPS a favore dei titolari di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici, o della C.P.D.E.L., qualora per effetto del cumulo delle due pensioni venga superato il trattamento minimo garantito.

    Si dubita della costituzionalità delle norme impugnate, e in particolare dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della Legge n. 1338 del 1962, sotto un duplice profilo: 1) in quanto la predetta esclusione verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento in raffronto ai titolari di pensione di riversibilità - cui è sempre riconosciuto il suddetto diritto di integrazione al minimo - e ai titolari di pensione diretta dello Stato cui spetta tale integrazione in ordine alla pensione di invalidità INPS; 2) in quanto il divieto di integrazione dei minimi di pensione contrasterebbe con il principio dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento (articolo 38 Cost.).

  3. - Sul primo punto i giudici a quibus, pur riconoscendo la discrezionalità del legislatore nell'adeguare i trattamenti pensionistici alle esigenze di vita dei lavoratori, ne assumono la sindacabilità costituzionale ove realizzino discriminazioni irrazionali. Non vi è - secondo l'ordinanza n. 508/76 - . La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto, nella citata sentenza n. 230 del 1974, l'irrilevanza di tale diversità. Così come non vi è una sostanziale differenza qualitativa - si legge in altre ordinanze - tra la pensione diretta di invalidità e quella diretta di vecchiaia, erogate entrambe dall'INPS, tale da giustificare l'integrazione al minimo della prima e non della seconda. é ben vero - argomentano i giudici a quibus - che la ratio dell'integrazione è di assicurare a chi non abbia...

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