Sentenza nº 74 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 1981

RelatoreBrunetto Bucciarelli Ducci
Data di Resoluzione26 Maggio 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 74

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma primo, e 131 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con le ordinanze emesse il 24 gennaio 1975 e il 13 luglio 1977 dal Pretore di Torino, nei procedimenti civili vertenti tra Vercelli Ilario e Longo Andrea e la Soc.p.a. Michelin italiana, rispettivamente iscritte al n. 231 del registro ordinanze 1975 e al n. 81 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 1975 e n. 109 del 1978.

Visti gli atti di costituzione della Soc.p.a. Michelin italiana e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti per la Soc.p.a. Michelin italiana, e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con due ordinanze emesse dal pretore di Torino e iscritte ai nn. 231/1975 e 81/1978 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile contrattuale nei confronti del lavoratore in presenza dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

    Secondo il pretore le norme denunciate svuoterebbero di significato concreto il precetto di cui all'art. 2087 cod. civ. e sarebbero in contrasto con la ratio dell'art. 9 della legge n. 300 del 1970, che consente ai lavoratori di controllare attraverso proprie rappresentanze l'ambiente di lavoro sotto il profilo della sicurezza igienico-prevenzionistica. In particolare il giudice a quo ravvisa nella disciplina impugnata la violazione dei seguenti principi costituzionali: a) il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), perchè ai lavoratori sarebbe preclusa la possibilità - riconosciuta agli altri cittadini - di richiedere la tutela giurisdizionale dei diritti ad essi derivanti dal rapporto di lavoro e dalle norme che lo regolano; b) il principio della tutela giurisdizionale dei propri diritti (art. 24 Cost.), perchè nelle ipotesi di specie il ricorso a tale tutela si risolverebbe in un rifiuto di ogni valutazione di merito; c) il principio della tutela della salute (art. 32 Cost.) perchè, assoggettando le violazioni agli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ. alle sole sanzioni penali e non anche alle dirette sanzioni civili, gli articoli impugnati attribuirebbero alla norma costituzionale mera natura...

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