Sentenza nº 92 da Constitutional Court (Italy), 08 Giugno 1981

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione08 Giugno 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 92

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Brescia il 26 novembre 1974, il 3 febbraio 1975, il 13 luglio e il 15 ottobre 1976, il 18 gennaio e il 14 aprile 1977, dal Tribunale di Torino il 17 e il 28 gennaio 1977, dal Pretore di Salerno il 22 giugno 1977, dal Pretore di Vicenza il 26 settembre 1977, dal Pretore di Varese il 23 novembre 1977 (numero due ordinanze), dal Pretore di Brescia il 25 gennaio, l'8 febbraio e il 30 giugno 1978 e dal Pretore di Torino il 6 novembre 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 91 e 138 del registro ordinanze 1975, al n. 603 del registro ordinanze 1976, ai nn. 13, 76, 294, 311, 350, 493 e 552 del registro ordinanze 1977, ed ai nn. 42, 43, 153, 203, 510 e 662 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 159 del 1975, n. 300 del 1976, nn. 51, 100, 237, 230, 272 e 353 del 1977, nn. 39, 94, 149 e 179 del 1978 e nn. 17 e 59 del 1979;

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia, del Ministero del Tesoro, dei Comuni di Roccafranca, Lograto, Castelcovati e Ospitaletto, dei Comuni di Saviore dell'Adamello, Prevalle e Pezzase, dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, del Comune di Vobarno, del Comune di Piancagno, del Comune di Alfianello, del Comune di Iseo, dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, delle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza, della Congrega di carità apostolica e Fondazione conte Gaetano Bonoris di Brescia e del Comune di Capriano del Colle;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avvocato Cesare Trebeschi, per i Comuni di Roccafranca, Lograto, Castelcovati, Ospitaletto, Saviore dell'Adamello, Prevalle, Pezzase, per i Monti riuniti di credito di Brescia, per i Comuni di Piancogno e Vobarno, di Alfianello e Iseo, per la Congrega di carità apostolica e Fondazione conte Gaetano Bonoris e per il Comune di Capriano del Colle; l'avvocato Emilio Romagnoli per i Comuni di Piancogno e Vobarno; l'avvocato Fabio Roversi Monaco per i Comuni di Alfianello e Iseo; l'avvocato Antonio Amorth per l'Azienda servizi Municipalizzati di Brescia; l'avvocato Egidio Tosato per l'A.I.M. di Vicenza e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Ministero del tesoro e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento del lavoro, vertente tra l'azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia e Tommaso Gradeschi, procedimento avente ad oggetto il pagamento di retribuzione per un periodo in cui il convenuto, poi riammesso in servizio, era stato collocato a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, il pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 26 novembre 1974, rilevava che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, secondo cui "l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro", e quindi sollevava questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 52 e 53 della Costituzione.

    Osservava il giudice a quo che la norma impugnata, ricompresa nelle provvidenze a favore dei dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti o assimilati, poneva a carico di enti diversi dallo Stato benefici connessi alla prestazione del servizio militare. Il che sarebbe potuto apparire in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 27 del 1965 secondo cui: "il sussidio o pensione che la Regione (sarda) con lodevole intento vorrebbe assegnare agli ex combattenti della guerra 1915 - 18 ... è di quelle misure che Io Stato e soltanto lo Stato, può adottare, perchè in corresponsione di un servizio, il più alto e il più nobile, che il cittadino è tenuto a prestargli. Una Regione che si arrogasse di provvedere in questa materia, al posto dello Stato

    ... commette un'invasione della sfera di competenza dello Stato".

    Con tale decisione, per il giudice a quo, si sarebbe quindi affermata la esclusiva competenza dello Stato in ordine ad eventuali benefici disposti a favore di chi adempia al dovere di difesa della Patria sancito dall'art. 52, e conseguentemente, la illegittimità della norma che ponga tali oneri a carico di diverso ente pubblico.

    D'altra parte, il pretore di Brescia non ignora il diverso indirizzo seguito dalla Corte con sentenza 16 febbraio 1963, n. 8, decisione, che rafforza il principio per cui il periodo di servizio militare va computato nel calcolo della indennità di anzianità e che pone indubbiamente a carico del datore di lavoro un onere derivante dalla prestazione di servizio militare, onere di cui è dichiarata la piena legittimità costituzionale.

    Stante, peraltro, le due diverse tendenze, che il giudice ravvisa nelle decisioni citate, egli non ritiene manifestamente infondata la eccezione formulata, in relazione all'art. 52 della Costituzione.

    Quanto poi all'art. 53 si profila la sua violazione, nel senso che - essendo "spesa pubblica" quella conseguente alla difesa della Patria - tale spesa andrebbe posta a carico di tutti i cittadini, in ragione della loro capacità contributiva e non dei singoli enti, istituti o aziende, come invece dispone la norma denunziata.

  2. - Con ordinanza emessa il 3 febbraio 1975, il pretore di Brescia sollevava nuovamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, nel procedimento del lavoro vertente tra Giovanni Moroni e la Centrale comunale del latte di Brescia. In tale ordinanza il pretore lamentava la violazione del solo art. 52 della Costituzione, con argomenti identici a quelli formulati nell'ordinanza 26 novembre 1974.

  3. - Sempre il pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 13 luglio 1976 nel procedimento civile vertente tra il Comune di Roccafranca, l'INADEL e la direzione provinciale del Tesoro di Brescia, riproponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53, 81 comma quarto, 117, 118 e 38 della Costituzione.

    Per quanto riguarda gli artt. 52 e 53 della Costituzione, il pretore ripeteva sostanzialmente gli argomenti già ricordati, precisando, peraltro, che la sentenza n. 8 del 1963 (computo del servizio militare ai fini dell'indennità di anzianità) non sembra elidere l'illegittimità costituzionale della norma denunziata, perchè questa non fa riferimento a servizio militare svolto durante un rapporto di lavoro in corso, meritevole di tutela, bensì a situazioni combattentistiche comunque maturate, anche anteriormente alla instaurazione del rapporto di lavoro.

    In riferimento all'art. 3, il giudice a quo rileva l'arbitraria disparità, nel senso di diversità di oneri tra enti che dipendenti ex...

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