Sentenza nº 107 da Constitutional Court (Italy), 25 Giugno 1981

RelatoreLeopoldo Elia
Data di Resoluzione25 Giugno 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 107

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 747, 750 e 751 del codice civile (successione - obbligo di collazione) promossi con le seguenti ordinanze:

1 ) ordinanza emessa il 26 giugno 1975 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento civile vertente tra Pedalino Vincenza e Pedalino Serafina ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 4 maggio 1976 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Barlotti Pasqualina e Barlotti Raffaele ed altri, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Barlotti Pasqualina e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Sciacca, con ordinanza emessa il 26 giugno 1975, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 751 del codice civile per contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione in quanto stabilisce che la collazione di donazione avente ad oggetto danaro deve effettuarsi al valore nominale, senza tener conto, dunque, della eventuale svalutazione verificatasi dal momento della donazione al momento dell'apertura della successione.

    La valutazione dell'id quod relictum e dell'id quod donatum obbedirebbe a criteri uniformi ed omogenei, volti ad assicurare la proporzionalità di trattamento in tutte le operazioni che si concludono con l'attribuzione delle quote agli eredi, con la conseguenza di risolvere "nel senso dell'irrilevanza il problema delle variazioni di valore dei beni donati". Essenziale a questo scopo sarebbe il considerare tutti gli elementi che entrano a far parte della massa ereditaria al valore che hanno al tempo dell'apertura della successione: regola questa sempre seguita, anche ai fini della riduzione (art. 556, cod. civ.), della collazione di beni immobili e mobili (artt. 747 e 750, cod. civ.), solo trascurata nel caso di collazione di danaro anche quando la somma sia stata donata "senza vincoli di indisponibilità"; con l'effetto di dare luogo ingiustificatamente ad una diversa disciplina nei confronti dei beneficiari di donazioni di beni di diversa qualità, di poter ledere anche la effettiva quota di legittima e di alterare comunque i valori del patrimonio cui si riferiscono...

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