Sentenza nº 140 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 1981

RelatoreGiuseppe Ferrari
Data di Resoluzione21 Luglio 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 140

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e tabelle allegate nn. 4 e 5, e del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (malattie professionali), promossi con le ordinanze emesse il 13 ottobre 1975 dal Pretore di La Spezia, il 25 novembre 1977 dal Pretore di Bari, il 9 gennaio 1978 dal Pretore di Pistoia, il 15 giugno 1978 dal Pretore di Perugia, il 12 dicembre 1978 dal Pretore di Pistoia, il 28 giugno 1979 dal Pretore di Pisa, il 13 novembre 1979 dal Pretore di Macerata, il 14 novembre 1979 dal Pretore di Perugia, il 25 gennaio e il 18 dicembre 1979 dal Pretore di Venezia, il 28 novembre 1979 dal Tribunale di Parma e il 22 febbraio 1980 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte al n. 410 del registro ordinanze 1976, ai nn. 142, 269 e 498 del registro ordinanze 1978, ai nn. 201 e 687 del registro ordinanze 1979 ed ai nn. 30, 39, 87, 127, 153 e 287 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 1976, nn. 149 e 235 del 1978, nn. 17, 119 e 332 del 1979 e nn. 78, 85, 98, 124, 131 e 152 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Lori Giacomino, di Sirianni Antonio e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo, per Sirianni Antonio e Carlo Graziani, per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

  1. - Con dodici ordinanze, pronunciate nel corso di altrettanti procedimenti civili promossi contro l'INAIL da lavoratori, cui era stato negato in sede amministrativa il diritto alla rendita per malattie asseritamente contratte nell'esercizio delle rispettive lavorazioni, questa Corte è chiamata a riesaminare la questione della legittimità costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con il d.P.R. n. 1124 del 1965, cioé del sistema tabellare adottato dal legislatore in ordine all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

    Tale sistema, consistente nell'elencazione - in apposite tabelle, o liste, annesse al menzionato atto normativo - delle malattie da ritenersi professionali e delle relative lavorazioni patogene, ha stabilito la presunzione legge dell'eziologia professionale delle malattie, nel senso che il lavoratore acquista automaticamente il diritto alla rendita, se risultano previste nella tabella, sia la malattia, sia la lavorazione alla quale egli era addetto. Con sentenza n. 206 del 1974, questa Corte ha giudicato che il sistema in parola, risolvendosi in un vantaggio per i lavoratori, giacchè li esonera dall'offrire la non agevole prova del nesso di causalità tra lavoro svolto e malattia contratta, è conforme a Costituzione. E tale giudizio ha sostanzialmente ribadito nelle ordinanze n. 88 del 1975 e n. 205 del 1975. La Corte ha riconosciuto, tuttavia, che alcune malattie professionali o alcune lavorazioni morbigene possono risultare non comprese nelle tabelle, con la conseguenza che in tali eventualità, stante la tassatività delle voci ivi indicate, ai lavoratori colpiti da malattie affini, o addirittura persino identiche, a quelle tabellate, o contratte in lavorazioni anch'esse affini o identiche a quelle tabellate, verrebbe a mancare la tutela assicurativa. E pertanto, con la menzionata sentenza ha segnalato al Governo ed al Parlamento l'urgenza, oltre che l'opportunità, di adottare il sistema misto, in maniera che sia consentito a tutti i lavoratori di provare la dipendenza dalla lavorazione anche delle malattie non previste nelle tabelle.

  2. - La rievocata segnalazione e, meglio ancora, il suo mancato accoglimento da parte del legislatore offrono a tutti i giudici a quibus, non tanto lo spunto, quanto l'argomento fondamentale per riproporre la questione in epigrafe, già risolta da questa Corte con la menzionata sentenza n. 206 del 1974, pronunciata in riferimento, oltre che agli artt. 4 e 35, primo comma, della Costituzione, anche agli stessi principi e norme costituzionali, cui fanno richiamo le ordinanze in esame (artt. 3, primo comma, 38, primo e secondo comma della Costituzione, nonchè, secondo il Pretore di Venezia, art. 24 della Costituzione), delle quali vengono qui riassunti i termini essenziali:

    1. Tutte le ordinanze comprese nel presente capo denunziano l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che alcune pongono esplicitamente in relazione alla voce n. 44 della tabella n. 4 annessa al d.P.R. n. 482 del 1975.

      1. In particolare, i Pretori di Pistoia, nei due giudizi promossi, rispettivamente, da Miglianti Pietro per ipoacusia da rumori (n. 269 registro ordinanze 1978) e da Ignesti Giovanni per angiopatia da vibrazioni (n. 201 registro ordinanze 1979), di Macerata, nel giudizio promosso da Moriconi Alvise ed altri per ipoacusia da trauma acustico (n. 30 registro ordinanze 1980), ed il Tribunale di Parma, nel giudizio promosso da Lori Giacomino per sordità da rumori (n. 153 registro ordinanze 1980) fanno riferimento al solo art. 3 della Costituzione. Appare palesemente ingiusto - così, infatti, rilevano concordemente i predetti giudici a quibus - e viene perciò violato il principio d'eguaglianza, quando al lavoratore si nega il diritto alla rendita per un'arteriopatia, solo perchè le macchine cui era addetto, pur essendo vibranti, non costituiscono utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, come stabilito in tabella, ovvero per una ipoacusia, anche permanente, bilaterale e superiore al minimo indennizzabile, benchè la perizia tecnica d'ufficio abbia accertato che la rumorosità dell'ambiente è persino superiore ai livelli sonori accettabili.

        In tutti questi casi la difesa dell'INAIL ha eccepito che il rischio non è tabellato e che la Corte ha riconosciuto legittimo il sistema tabellare.

      2. Fanno, invece, riferimento...

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