Sentenza nº 20 da Constitutional Court (Italy), 15 Febbraio 1980

RelatoreOronzo Reale
Data di Resoluzione15 Febbraio 1980
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.20

ANNO 1980

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Leonetto AMADEI,

Giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavora- zione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1977 dal Pretore di Milano, nel procedimento penale a carico di Moja Sergio ed altro, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 30 novembre 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Considerato in diritto

  1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con l'articolo 41 della Costituzione, concernente la libertà di iniziativa economica privata, il divieto, contenuto e sanzionato negli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, di produrre e mettere in commercio paste alimentari di farina integrale di grano duro, laddove il detto art. 29 consente soltanto paste di semola e di semolato di grano duro, con esclusione del cosiddetto rimacinato.

    Il giudice a quo afferma l'esistenza di tale contrasto, e quindi la illegittimità costituzionale della norma denunciata, negando che esistano valide ragioni di (oltrechè motivi attinenti alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana) per comprimere l'esercizio della libera iniziativa esplicantesi nella fabbricazione di pasta di farina integrale di grano duro destinata al commercio.

    Osserva il giudice a quo che se l'utilità sociale, legittimante la norma, è da ravvisare nella protezione e incentivazione di specifiche coltivazioni di grano duro dell'Italia meridionale, il motivo è infondato perchè anche la pasta è composta di farina di grano duro; e d'altra parte non si spiegherebbe perchè la stessa legge n. 580 all'art. l7 consenta il commercio di .

    Nè, a giudizio del giudice a quo, potrebbe invocarsi, a fondamento di una pronunzia di infondatezza della questione proposta, la sentenza n. 137/1971 della Corte che...

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