Sentenza nº 55 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 1979

RelatoreLeonetto Amadei
Data di Resoluzione04 Luglio 1979
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 55

ANNO 1979

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Pro. LEONETTO AMADEI, Presidente

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 578 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 9 ottobre 1974 dalla Corte d'appello de L'Aquila, nei procedimenti civili vertenti tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Cipriani Avolio Domenichina, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle finanze.

Ritenuto in fatto

Nel corso dei giudizi civili pendenti tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Cipriani Avolio Domenichina, la Corte d'appello de L'Aquila, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 9 ottobre 1974, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 578 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.

La controversia nel corso della quale é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale concerneva il diritto di succedere mortis causa di un figlio naturale nei confronti di altro figlio naturale, entrambi procreati e riconosciuti dalla stessa madre: in assenza di altri chiamati all'eredità (eredi legittimi, coniuge), il patrimonio del de cuius (non assumendo il fratello naturale, alla stregua della disciplina vigente, la qualità di successibile ex lege) avrebbe dovuto essere devoluto allo Stato ai sensi dell'art. 586 cod. civ.

Il giudice a quo, pertanto, rilevava un evidente contrasto dell'art. 565 cod. civ., nella parte in cui tale norma non include espressamente il fratello naturale riconosciuto tra i parenti naturali chiamati alla successione e dell'art. 578 cod. civ. che, per l'ipotesi della mancanza di prole e del coniuge del figlio naturale, devolve l'eredità dello stesso unicamente al genitore e non pure al fratello naturale riconosciuto, con le indicate norme costituzionali.

Invero, l'art. 30, terzo comma, della Costituzione (il richiamo all'art. 3 appare sostanzialmente assorbito, nel testo dell'ordinanza, nel seno dell'art. 30, terzo comma), diretto ad assicurare la tutela giuridica e morale dei figli nati fuori del matrimonio, compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, consentirebbe - tenuto conto della diversa realtà sociale nella quale esso si inquadra e...

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