Sentenza nº 126 da Constitutional Court (Italy), 08 Novembre 1979

RelatoreGuido Astuti
Data di Resoluzione08 Novembre 1979
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 126

ANNO 1979

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Pro. LEONETTO AMADEI, Presidente

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 14, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, promossi con ordinanze 8 febbraio 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Udine, 9 marzo 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Isernia, 26 aprile 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, 3 maggio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, 4 e 18 marzo 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Aosta, 11 aprile 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Salerno, 24 febbraio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Verona, 26 aprile 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, 1 giugno 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Trento, 5 aprile 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Biella, 28 giugno 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, 11 maggio 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Udine, 10 aprile 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Pisa, 12 giugno 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, 10 marzo e 24 febbraio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Verona, 24 febbraio 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano, 8 giugno 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, 13 luglio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, 17 febbraio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Imperia, 4 luglio 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, 19 luglio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo, 21 aprile 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Avellino, 13 maggio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, 10 aprile 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Firenze, 5 ottobre 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Tortona, 14 ottobre 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Matera, 17 ottobre 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Cremona, 12 maggio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Lucera, 15 novembre 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Cremona, 28 settembre 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, 16 ottobre 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Bergamo, 5 dicembre e 14 novembre 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna e 22 giugno 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, iscritte rispettivamente ai nn. 251, 374, 376, 385, 400, 401, 412, 413, 421, 431, 459, 461, 487, 488, 500, 503, 528, 529, 546, 567, 571, 572, 585, 586, 587, 588, 589, 598, 599, 615, 631, 643, 661 e 673 del registro ordinanze 1978 e ai nn. 24, 31, 32, 38, 61, 67, 68, 73, 89, 97, 98, 99, 100, 101 e 108 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 215, 293, 300, 313,320,341 dell'anno 1978 e nn. 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 73, 80 e 87 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le questioni di costituzionalità della normativa sulla istituzione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), sollevate con sessantasei ordinanze emesse da varie Commissioni tributarie relativamente agli artt. 2, primo comma, 3, 4, 6, 7, 11, 14 e 15 di quella legge, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., sono state già esaminate dalla Corte nella udienza pubblica del 9 novembre 1977; in quella occasione, mentre venivano dichiarate, con sentenza n. 8 del 1978, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, 7 e 15 lett. e del citato d.P.R., sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento in riferimento all'art. 76 Cost., venivano restituiti ai giudici con ordinanza n. 9/1978 gli atti relativi alle altre ordinanze per un nuovo esame sulla rilevanza, essendo nel frattempo entrato in vigore l'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che aveva apportato modifiche alla normativa sull'INVIM; con successiva ordinanza n. 67 dello stesso anno venivano, con la medesima motivazione, restituiti ai giudici gli atti relativi ad altre ordinanze di eguale contenuto nel frattempo pervenute alla Corte.

    Le ordinanze ora all'esame ripropongono per la massima parte le stesse questioni già proposte.

  2. - La Commissione tributaria di secondo grado di Udine, nel corso di una controversia promossa da Blasich Sergio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modifiche) e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Ad avviso della Commissione le norme impugnate violerebbero i principi della capacità contributiva e della parità tributaria disponendo che l'incremento di valore imponibile venga ricavato dalla differenza tra il valore iniziale e quello finale, calcolati in termini monetari, senza tenere conto della intervenuta svalutazione della moneta, consentendo detrazioni annue non ragguagliate alla misura del tasso di inflazione e prevedendo una percentuale diversa di detrazione per il periodo dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1979, con conseguente sperequazione tra i soggetti passivi dell'imposta.

    Identiche questioni sono state sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Ligabue Vincenzo; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, sui ricorsi proposti dalle Società di Credito italiano e Assicurazioni Generali; dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona, sul ricorso proposto dalla Società italiana per l'industria degli zuccheri e sui ricorsi riuniti proposti dal Banco di Napoli nonché su quelli proposti dalla Società Cattolica di Assicurazione; dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia sul ricorso proposto da Ragogna Mario e altri; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Ravenna e dalla Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Avellino sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Avellino; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bergamo, sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Romano di Lombardia; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, sul ricorso proposto da Pepe Vito e sui ricorsi proposti dalla Società Cattolica di Assicurazione di Verona e dalla Società Assicuratrice Industriale.

    La medesima questione, in riferimento però al solo art. 53 Cost., é stata sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, sul ricorso proposto da Gori Savellini Eleonora ed altra; dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta, sui ricorsi proposti da Droz Augusto ed altro e da Ponzellini Celestino ed altra; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, sul ricorso proposto da Masetti Zanini de Concina Franca; dalla Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, sul ricorso proposto da Rossini Giovanni; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, sui ricorsi proposti da Simoncello Alfredo e Rossi Giancarlo; dalla Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo, sui ricorsi proposti da Fornasier Ersilia ed altri e da Seno Fabrizio; dalla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, sul ricorso proposto da Crisi Aulo; dalla Commissione tributaria di primo grado di Tortona, sui ricorsi riuniti proposti da Salvarezza Anna e altro e sul ricorso proposto da Dellachà Adolfo; dalla Commissione tributaria di primo grado di Matera sui ricorsi proposti da Volpe Annunziata ed altri e da Di Cesare Pasqua; dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, sui ricorsi proposti da Superti Gandolfi Elsa, da Carini Rino e dall'Ufficio del Registro di Crema; dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera, sul ricorso proposto da De Santis Francesco; della Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, sul ricorso proposto da Hausbrandt Ermanno ed altro.

    Le stesse questioni sono state sollevate anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa, sul ricorso proposto da Corsi Aldo, che ha altresì rilevato che l'art. 6 del d.P.R. n. 643 introdurrebbe una ulteriore disparità di trattamento in danno dei proprietari di aree fabbricabili, non solo per avere fissato aliquote di imposta diverse rispetto a quelle che erano previste dalla legge sulla imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ma anche per avere previsto un momento iniziale per la determinazione del valore diverso rispetto a quello stabilito per i proprietari di altri beni immobili.

    Identiche questioni sono state sollevate anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, sui ricorsi proposti dalla Cassa di Risparmio di Trieste ed altra; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, sui ricorsi proposti da Peroni Gelmino ed altri, che hanno eccepito altresì la violazione dell'art. 42 Cost. perché la...

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