Sentenza nº 153 da Constitutional Court (Italy), 20 Dicembre 1979

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione20 Dicembre 1979
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 153

ANNO 1979

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Pro. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1977 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Barletta Nucci Maria Addolorata e Fabiano Ignazia ed altra, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978.

Visto l'atto di costituzione di Barletta Nucci Maria Addolorata e di Fabiano Ignazia.

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi gli avvocati Sergio Panunzio per Barletta Nucci, Domenico Giannuli e Nicolò Lipari per Fabiano.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Barletta Maria Addolorata e Fabiano Ignazia vedova Barletta ed altra, il tribunale di Bari, con ordinanza del 5 luglio 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile, nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia operata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Le norme denunziate disciplinano la capacità a succedere del coniuge del binubo e prescrivono che questi non possa ricevere per testamento sulla disponibile più di quanto consegue sulla disponibile stessa il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Al giudice a quo, tale normativa, assoggettando ad un trattamento diverso il coniuge del testatore a seconda che quest'ultimo abbia o meno contratto un precedente matrimonio, sembra vulnerare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, e, prevedendo limitazioni della capacità a succedere per testamento del binubo, sembra incompatibile con il principio costituzionale della dignità dell'unione matrimoniale, indipendentemente dalla circostanza che questa unione si sia realizzata in prime o ulteriori nozze.

    Osserva ancora il tribunale che l'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, con particolare riferimento alle dichiarate illegittimità costituzionali degli artt. 593, 592 e 781 cod.civ. e la stessa evoluzione legislativa, che, con l'istituto del divorzio e la riforma del diritto di famiglia ha reso ormai anacronistico il disfavore per le seconde nozze che caratterizzava la passata legislazione, giustificano il riesame della questione da parte della Corte costituzionale, la quale, con una sentenza del 16 dicembre 1970, n. 189, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599 cod.civ.

  2. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

    Dinanzi alla Corte costituzionale si sono costituiti Fabiano Ignazia rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Giannuli e Nicolò Lipari, Barletta Maria Addolorata rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Tommaso Siciliani.

  3. - Nell'aderire alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, la difesa della Fabiano insiste sulla illegittimità costituzionale della normativa, osservando come l'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale abbia condotto da un lato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 592 cod.civ. e dall'altro a quella dell'art. 781 cod.civ., rispettivamente contenenti il divieto di lasciare la disponibile in favore dei figli naturali non riconoscibili e di donazione tra coniugi. Egualmente priva di ragionevolezza per gli stessi motivi messi in risalto nelle decisioni sopra citate appare oggi la normativa denunziata che del resto é stata abrogata dal nuovo diritto di famiglia. Tale normativa in realtà sarebbe ispirata allo sfavore delle nuove nozze e limiterebbe la libertà di contrarle attraverso restrizioni di carattere patrimoniale con violazione quindi dell'art. 29 della Costituzione.

  4. - La difesa della Barletta Maria Addolorata rileva che la Corte costituzionale ha già dichiarato l'infondatezza della questione della successione del coniuge del binubo con la sentenza n. 189 del 1970. Osserva che la ratio degli artt. 592, 593 e 781 cod.civ. é in realtà ben diversa da quella degli artt. 595 e 599 cod.civ. Ed infatti nel caso della successione del coniuge del binubo ragionevolmente il legislatore ha tenuto conto della possibilità di influenzare in costanza di matrimonio il coniuge in danno dei figli nati in precedenti matrimoni. Nella sua discrezionalità il legislatore ha poi ritenuto inopportuno mantenere in vita tali limitazioni. Ma si tratta appunto di discrezionalità legislativa che non può condizionare la legittimità costituzionale della normativa abrogata.

  5. - Le parti costituite hanno presentato memorie ampiamente ribadendo le argomentazioni a sostegno delle opposte tesi.

    Considerato in diritto

  6. - Il giudice a quo denunzia, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, gli artt. 595 e 599 del cod.civ., (il primo dei quali espressamente abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151), in quanto le disposizioni impugnate (applicabili nel procedimento di merito perché relativo ad una successione apertasi anteriormente al 1975), assoggettando ad un diverso trattamento il coniuge del testatore a seconda che questo abbia o meno contratto un secondo matrimonio, vulnererebbero il principio di uguaglianza e, prevedendo limitazioni alla capacità successoria del coniuge del binubo, sarebbero incompatibili con il principio costituzionale della dignità dell'unione matrimoniale di cui all'art. 29, indipendentemente dalla circostanza che tale unione si sia realizzata in prime o ulteriori nozze.

  7. - Sia l'ordinanza di rimessione che la difesa dell'attrice...

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