Sentenza nº 75 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 1977

RelatoreVezio Crisafulli
Data di Resoluzione12 Maggio 1977
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 75

ANNO 1977

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con due ricorsi del Presidente della Regione Emilia-Romagna, notificati il 21 gennaio e il 13 agosto 1975, depositati in cancelleria il 10 febbraio e il 29 agosto stesso anno, ed iscritti ai nn. 4 e 27 del registro ricorsi 1975, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto 23 novembre 1974 del Prefetto di Forlì e del decreto n. 397 del 24 giugno 1975 del Ministro per i lavori pubblici con i quali sono stati nominati due Commissari ad acta nel Comune di Riccione.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Fabio Roversi Monaco, per la Regione Emilia-Romagna, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Giorgio Azzariti e Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 21 gennaio 1975 e depositato il 10 febbraio 1975 il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto emesso il 23 novembre 1974, con il quale il Prefetto di Forlì ha nominato un commissario ad acta, per provvedere in luogo e vece del Comune di Riccione su una domanda di licenza edilizia. La nomina del commissario da parte del Prefetto, avvenuta in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 24 marzo 1974, n. 271, emessa in sede di giudizio di ottemperanza, lederebbe le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di controllo sugli enti locali a norma dell'art. 130 Cost., anche in riferimento all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché le competenze regionali ex artt. 117 e 118 Cost. in materia urbanistica anche con riferimento al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (artt. 1 e 4) di trasferimento delle medesime competenze.

    Ad avviso della Regione ricorrente l'ordine di nominare un commissario ad acta costituirebbe la specificazione di un potere che all'amministrazione di controllo già spetta in via ordinaria, rendendone obbligatorio l'esercizio.

  2. - Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 7 febbraio 1975, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

    Quanto al primo profilo, ad avviso della difesa dello Stato, l'atto che ha determinato l'asserita invasione di competenze sarebbe la più volte citata decisione del Consiglio di Stato contenente l'ordine di nomina del commissario ad acta, a prescindere peraltro dal dubbio se sia configurabile un conflitto determinato da atti giurisdizionali, quando si censuri il modo in cui la giurisdizione siasi esplicata.

    Il ricorso sarebbe poi da rigettare, nel merito, poiché l'ordinaria potestà di controllo sostitutivo spettante all'organo regionale non sarebbe invocabile nella presente fattispecie caratterizzata da un intervento del Prefetto in esecuzione di un ordine del giudice amministrativo.

  3. - Con ricorso notificato il 13 agosto 1975 e depositato il 29 successivo, lo stesso Presidente della Regione Emilia-Romagna sollevava analogo conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto 24 giugno 1975 con il quale il Ministro per i lavori pubblici ha nominato un commissario ad acta perché provveda in luogo e vece del Comune di Riccione su una domanda di licenza edilizia, nonché avverso la...

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