Sentenza nº 103 da Constitutional Court (Italy), 02 Giugno 1977

RelatoreAntonino De Stefano
Data di Resoluzione02 Giugno 1977
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 103

ANNO 1977

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Prof. Vizzo CRISAFULEI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 43, lett. d),della legge 12 febbraio 1968, n. 132; dell'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129; degli artt. 24 e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 novembre 1975 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna, sul ricorso proposto da Nazario Melchionda ed altri contro l'Ente ospedaliero "Ospedali di Bologna" e nei confronti dell'Università di Bologna, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 30 giugno 1976;

2) ordinanza emessa l'11 dicembre 1975 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna, sul ricorso proposto da Luigi Barbara ed altri contro l'Ente ospedaliero "Ospedali di Bologna" e nei confronti dell'Università di Bologna, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976;

3) ordinanza emessa il 7 aprile 1976 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sui ricorsi proposti da Franco Dotti ed altri, Achille Finzi ed altri contro gli Istituti ospedalieri "Carlo Poma" di Mantova e nei confronti di Angelo Cesarini; da Pierluigi Tira ed altri contro gli Istituti ospedalieri di Cremona e da Angelo Gino Reggiani contro l'Ente ospedaliero provinciale Leno-Manerbio-Pontevico, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;

4) ordinanza emessa l'8 settembre 1976 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Riccardo Savignoni contro l'Ospedale generale provinciale "San Sebastiano Martire" di Frascati, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.

Visti gli atti di costituzione di Melchionda ed altri, di Martelli ed altri, di Tira ed altri, di Benedini e Gandolfi, di Savignoni, dell'Ente "Ospedali di Bologna", degli Istituti ospedalieri di Cremona e dell'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi gli avvocati Fabio Roversi Monaco per Melchionda, Martelli ed altri, Giuseppe Guarino per Tira ed altri, Antonio Sorrentino, Aldo Sandulli e Giuseppe Guarino per Savignoni, Carlo Lessona e Alberto Predieri per l'Ente Ospedali di Bologna, Michele Giorgianni per gli Istituti ospedalieri di Cremona, Guido Cervati per l'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le quattro ordinanze all'esame della Corte si riferiscono tutte alla normativa concernente i sanitari ospedalieri ed i sanitari degli ospedali clinicizzati o convenzionati.

    Delle quattro ordinanze, due provengono dal TAR per l'Emilia-Romagna, una dal TAR per la Lombardia e la quarta dal TAR per il Lazio.

    Con l'ordinanza del 26 novembre 1975 il TAR per l'Emilia-Romagna ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nella parte in cui dispone che le norme concernenti i rapporti di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito, propri dello stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, valgono anche per il personale sanitario degli ospedali clinicizzati o convenzionati; e dell'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, per la parte in cui fa applicazione di tale principio.

    Con l'ordinanza dell'11 dicembre 1975 lo stesso TAR ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 43 della legge n. 132 del 1968, nella parte in cui afferma che la norma relativa all'incompatibilità dell'attività libero-professionale in case di cura private, propria dello stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, vale anche per il personale sanitario degli ospedali clinicizzati o convenzionati, nonché, conseguentemente, e sotto lo stesso aspetto, delle norme delegate contenute nel già citato art. 3 del d.P.R. n. 129 del 1969, e negli artt. 24 e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

    La prima questione é stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato dal prof. Nazario Melchionda, assistente di ruolo presso la clinica medica II dell'Università di Bologna, e dai professori di ruolo Carlo Cetrullo e Andrea Montagnani, rispettivamente direttori nella stessa Università dell'Istituto di anestesiologia e della clinica dermosifilopatica - tutte unità universitarie convenzionate con l'Ente ospedaliero "Ospedali di Bologna" - mediante ricorso avverso i provvedimenti, con i quali il Presidente dell'Ente respingeva le loro istanze, intese ad ottenere la riconversione del rapporto di servizio ospedaliero a "tempo pieno", per il quale avevano a suo tempo optato, in rapporto a "tempo definito".

    La seconda questione é stata sollevata in sede di esame dei ricorsi, proposti dal prof. Luigi Barbara e da altri clinici universitari - svolgenti funzioni in unità universitarie convenzionate con l'Ente "Ospedali di Bologna" - avverso il provvedimento adottato dal Presidente dell'Ente, con cui si dava concreta attuazione alle norme limitative dell'attività libero-professionale del personale sanitario ospedaliero ed universitario a "tempo definito" presso le case di cura private.

    Le due ordinanze svolgono argomentazioni in gran parte simili. Secondo il giudice a quo il rapporto di lavoro dei sanitari universitari delle unità cliniche convenzionate che operano nell'interno dei complessi ospedalieri, dov'essere regolato dall'Università, dal momento che sia i professori che gli assistenti universitari si diversificano dai sanitari ospedalieri, sia per la dipendenza da enti pubblici diversi, sia per la loro particolare condizione e funzione.

    I professori universitari e gli assistenti sono dipendenti dello Stato che hanno uno speciale stato giuridico, dal quale risulta che i compiti ad essi assegnati, nel quadro della funzione cui é preposta l'Università, sono fondamentalmente quelli dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

    Correlativamente l'attività di cura e di assistenza che viene svolta nelle cliniche e negli istituti universitari, per quanta importanza possa avere assunto, continua a rimanere strumentale rispetto alla finalità didattica.

    é ovvio, quindi, che sanitari universitari e sanitari ospedalieri, pur svolgendo attività diagnostica e terapeutica apparentemente uguali, esplicano funzioni sostanzialmente diverse le quali, secondo il giudice a quo, postulano l'esigenza di una differente disciplina dei rispettivi doveri. Questa esigenza, tuttavia, é stata ignorata dalle norme denunciate le quali, nel regolare il rapporto di servizio "a tempo pieno" del sanitario ospedaliero, hanno irrazionalmente parificato la sua posizione con quella del sanitario universitario, prevedendo uno stesso orario di lavoro.

    Afferma conclusivamente la prima ordinanza che l'incostituzionalità delle impugnate norme deriverebbe dall'avere il legislatore sottoposto il rapporto del sanitario universitario - che pur considera speciale nell'ambito dell'impiego statale - alla disciplina, diversa e con esso incompatibile, del rapporto di impiego ospedaliero.

    La seconda ordinanza fa applicazione degli stessi concetti in ordine alla limitazione dell'attività libero-professionale presso case di cura private per i sanitari "a tempo definito", osservando che il legislatore, ove avesse inteso instaurare tale disciplina anche nei confronti dei sanitari universitari, avrebbe dovuto provvedere con apposita normativa che tenesse conto esclusivamente delle loro funzioni e del loro stato giuridico.

  2. - In entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni proposte. L'Avvocatura osserva che l'originario stato giuridico del medico universitario, in virtù di norme di legge (quali quelle denunciate) - che sono di gerarchia pari a quella originaria - ha subito una modifica nel senso che a certi diritti e doveri altri se ne sono aggiunti. Nell'ambito dell'orario a tempo pieno o di quello a tempo definito tutte le funzioni debbono quindi trovare collocazione e contemperamento. Con la legge di riforma ospedaliera del 1968 e con i successivi decreti di attuazione nn. 129 e 130 del 1969, ai fini della uniformità dell'assistenza al degente, le cliniche universitarie sono state inserite nell'ampio contesto della organizzazione dell'assistenza ospedaliera pubblica ed hanno avuto una struttura analoga a quella dei corrispondenti reparti ospedalieri. Con gli indicati provvedimenti si é pertanto realizzata l'unificazione delle norme relative al settore sanitario e, in definitiva, dei compiti e dei poteri di governo delle attività ospedaliere pubbliche nell'ambito di un ente assistenziale, formato da reparti e servizi ospedalieri ed universitari.

    In tale quadro normativo vanno collocate, ed appaiono immuni dall'affermata irrazionalità, le disposizioni denunciate, sia per la parte in cui dispongono che i professori universitari - in quanto responsabili...

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