Sentenza nº 153 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1977

RelatoreGuido Astuti
Data di Resoluzione22 Dicembre 1977
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 153

ANNO 1977

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, 11, 12, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e relative modifiche), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal tribunale di Ravenna, nella controversia agraria vertente tra l'Ordine della Casa Matha e la Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 18 luglio 1973;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1973 dal tribunale di Brescia, nella controversia agraria vertente tra Manfredi Ida e Molinari Umberto, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal Consiglio di Stato - sezione VI, nella controversia agraria vertente tra Siciliani Mario e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;

4) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal tribunale di Mantova, nella controversia agraria vertente tra Pavesi Valentina e Lugli Attilio ed altro, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

5) ordinanza emessa il 16 aprile 1974 dal tribunale di Mantova, nella controversia agraria vertente tra Cimarosti Paola ed altri e Algisi Giuseppe ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

6) ordinanza emessa il 4 luglio 1974 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella controversia agraria vertente tra Acquaviva Francesco e Zarone Bruno ed altri, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975;

7) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal tribunale di Brescia, nella controversia agraria vertente tra Marini Giovanni ed altro e Rolli Giuseppe, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975;

8) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal tribunale di Modena, nella controversia agraria vertente tra Poppi Giuseppina e Severi Luigi, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;

9) ordinanza emessa il 3 dicembre 1974 dal tribunale di Agrigento, nella controversia agraria vertente tra Dall'Asta Eletta ed altri e Caudiano Orazio, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;

10) ordinanza emessa il 28 giugno 1975 dal tribunale di San Remo nella controversia agraria vertente tra Tardio Marco e Capponi Rodolfo ed altra, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

11) ordinanza emessa il 17 giugno 1975 dal tribunale di Sassari, nella controversia agraria vertente tra Sechi Antonio e Fancellu Pietro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'Ordine della Casa Matha, di Siciliani Mario, di Pavesi Valentina, di Cimarosti Paola ed altri, di Zarone Bruno e Giuseppe, di Poppi Giuseppina, di Dall'Asta Eletta ed altri, della Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna, di Algisi Giuseppe e Marino, di Fancellu Pietro, e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1977 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio per l'Ordine della Casa Matha, l'avv. Carlo Selvaggi per Siciliani Mario, l'avv. Aldo Sandulli per Pavesi Valentina, Cimarosti Paola ed altri e per Dall'Asta Eletta ed altri, l'avv. Gino Mori per Poppi Giuseppina, gli avv.ti Emilio Romagnoli e Giuseppe Di Stefano per la Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna, l'avv. Emilio Romagnoli per Algisi Giuseppe e Marino, l'avv. Guido Cervati per Fancellu Pietro, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il tribunale di Ravenna nel corso di una controversia agraria vertente tra l'Ordine della Casa Matha e la Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna ha sollevato, accogliendo l'eccezione di parte attrice, questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo ed ultimo comma, e 4, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., nonché degli artt. 10, 11, 12 e 14 della stessa legge, in relazione agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione.

Si afferma nell'ordinanza di rinvio che gli artt. 4 e 15 cit., nel disciplinare la determinazione del canone per l'affitto dei fondi rustici non darebbero adeguato rilievo ai miglioramenti eseguiti dal proprietario, con conseguente violazione del principio di eguaglianza, in quanto la posizione del proprietario che esegue miglioramenti sarebbe uguale a quella di un proprietario assenteista, che possa già godere del canone massimo per l'esistenza di colture di pregio, consentite dalla fertilità del terreno, o per l'adozione da parte della competente Commissione tecnica provinciale di un minimo o di un massimo molto elevato. Inoltre le norme impugnate non tenendo conto dei miglioramenti eseguiti prima della loro entrata in vigore, determinerebbero un esproprio senza indennizzo dei capitali investiti per tale esecuzione, per i quali non sarebbe previsto alcun adeguato corrispettivo. Ciò in violazione dell'art. 42 Cost., che, in materia di espropriazioni, fissa anche il principio della riserva di legge, con cui sarebbe incompatibile il sistema previsto dalle norme impugnate, le quali introdurrebbero una forma di espropriazione occulta, anche per l'assenza di elementi e criteri idonei a delimitare la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Quanto agli artt. 10, 11, 12 e 14 della stessa legge, si osserva nell'ordinanza che tali norme - tutte riguardanti il regime dei miglioramenti del fondo locato - determinerebbero notevoli discriminazioni tra proprietario e affittuario che eseguono miglioramenti, con palese violazione del principio di eguaglianza e del precetto costituzionale che impone al legislatore di agevolare la formazione della proprietà contadina. Il principio di eguaglianza e l'art. 42 Cost. sarebbero violati anche sotto altri aspetti: in materia di miglioramenti il proprietario - locatore sarebbe discriminato rispetto a qualsiasi altro proprietario di fondi rustici che possa condurre direttamente il proprio fondo, ovvero sia titolare di rapporti agrari di diversa natura, quale quello di mezzadria; i proprietari di fondi rustici sarebbero posti in una posizione assolutamente ed ingiustificatamente deteriore rispetto ai proprietari di altri beni immobili.

Analoghe questioni, relativamente agli artt. 11, 12, primo e quarto comma, e 14 della stessa legge, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 Cost., il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Siciliani Mario contro l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro.

Anche il tribunale di Brescia, nelle controversie vertenti tra Manfredi Ida e Molinari Umberto, e tra Marini Giovanni e Rolli Giuseppe, ha dedotto la illegittimità del citato art. 14 della legge n. 11 del 1971, per violazione del principio di eguaglianza in relazione alla disparità di trattamento fatta al proprietario rispetto all'affittuario coltivatore diretto, e al proprietario di fondo affittato a coltivatore diretto rispetto al proprietario di fondo affittato a conduttore non coltivatore.

In tutti i giudizi é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, osservando che le censure mosse agli artt. 15 e 4 riguarderebbero, in realtà, il meccanismo di determinazione del canone, già disciplinato dall'art. 3 della stessa legge e dichiarato incostituzionale con sentenza n. 155 del 1972, onde le censure stesse andrebbero dichiarate manifestamente infondate.

Gli artt. 10, 11, 12 e 14 non violerebbero, a loro volta, i precetti costituzionali invocati dalle ordinanze, sia per la diversità di posizione oggettivamente esistente tra proprietario ed affittuario e sia per la funzione sociale della proprietà, che importa, per la proprietà terriera, l'imposizione di vincoli e di obblighi per conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali. A tali principi intenderebbero appunto dare adeguata attuazione le norme impugnate.

Si é costituito in giudizio l'Ordine della Casa Matha, affermando la fondatezza delle questioni proposte sulla base di argomentazioni simili a quelle svolte nell'ordinanza del tribunale di Ravenna. Analoghe considerazioni ha svolto Siciliani Mario.

La Federazione delle cooperative, anch'essa costituitasi in giudizio, ha eccepito la irrilevanza, e, comunque, la manifesta infondatezza delle questioni sollevate. In ordine alla rilevanza si é osservato che...

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