Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 19 Febbraio 1976
Relatore | Leonetto Amadei |
Data di Resoluzione | 19 Febbraio 1976 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 27
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b della legge 2 aprile 1958, n. 339 (tutela del lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1974 dal pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Spella Corinna e Caneschi Luigi, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto in fatto
Nel corso del giudizio civile promosso da Corinna Spella contro Luigi Caneschi e diretto al conseguimento, sulla base dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del lavoro domestico, della indennità di licenziamento per risoluzione del rapporto di lavoro domestico ad ore, il pretore di La Spezia ha sollevato, su istanza della parte attrice, con ordinanza del 1 aprile 1974, la questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 17, lett. b, della legge 1958, n. 339, nonché del correlativo art. 1 della stessa legge, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo, premesso che la rilevanza della proposta questione poggerebbe sul fatto che solo attraverso il riconoscimento della illegittimità costituzionale delle norme impugnate potrebbe essere accolta la domanda attrice, osserva, nel merito, che il meccanismo, per il quale verrebbe calcolata l'entità della indennità di anzianità, determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra il lavoratore domestico che abbia prestato almeno quattro ore giornaliere di attività continuativa alle dipendenze di più datori di lavoro, senza prevalenza di un rapporto sugli altri, e il lavoratore domestico che abbia prestato le stesse ore giornaliere di lavoro alle dipendenze di un solo datore.
In questo caso l'indennità verrebbe commisurata (art. 17, lett. b, della legge) a quindici giorni di retribuzione in danaro per ogni anno...
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