Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 14 Aprile 1976
Data di Resoluzione | 14 Aprile 1976 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 85
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Maccari Giovanni ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del Presidente;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico dei responsabili della società Supermercati G.S., imputati della contravvenzione di cui agli artt. 36, secondo comma, e 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580, per aver detenuto per la vendita pasta di semola di grano duro, invasa da parassiti, il pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, lett. a, della citata legge n. 580 del 1967, (recte art. 44) in raffronto all'art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, per contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza.
Premette il giudice a quo che la vendita di paste alimentari e di sfarinati invasi da parassiti é punita con la sola pena dell'ammenda fino a lire 2.000.000 in virtù dell'art. 44 dell'apposita legge speciale n. 580 del 1967 mentre la vendita di altre sostanze alimentari, anch'esse invase da parassiti, é punita con la pena congiunta dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da lire 200.000 a 20.000.000 (art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441). Né é possibile una diversa interpretazione, poiché l'ultimo comma dell'art. 44 della legge n. 580...
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