Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 14 Aprile 1976

Data di Resoluzione14 Aprile 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 85

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Maccari Giovanni ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del Presidente;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico dei responsabili della società Supermercati G.S., imputati della contravvenzione di cui agli artt. 36, secondo comma, e 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580, per aver detenuto per la vendita pasta di semola di grano duro, invasa da parassiti, il pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, lett. a, della citata legge n. 580 del 1967, (recte art. 44) in raffronto all'art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, per contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza.

Premette il giudice a quo che la vendita di paste alimentari e di sfarinati invasi da parassiti é punita con la sola pena dell'ammenda fino a lire 2.000.000 in virtù dell'art. 44 dell'apposita legge speciale n. 580 del 1967 mentre la vendita di altre sostanze alimentari, anch'esse invase da parassiti, é punita con la pena congiunta dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da lire 200.000 a 20.000.000 (art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441). Né é possibile una diversa interpretazione, poiché l'ultimo comma dell'art. 44 della legge n. 580...

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