Sentenza nº 91 da Constitutional Court (Italy), 28 Aprile 1976

RelatoreLeonetto Amadei
Data di Resoluzione28 Aprile 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 91

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, in correlazione con gli artt. 1895 e 1900 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 novembre 1973 dal tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Pesce Giacomo e l'INAM, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 19 giugno 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra Navarra Antonio e l'INPS, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;

4) ordinanza emessa il 17 aprile 1975 dalla Corte d'appello di Torino - sezione magistratura del lavoro - nel procedimento civile vertente tra Baiardi Angelo e l'INPS, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Navarra Antonio e dell'INAM;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Navarra Antonio, l'avv. Michele Giorgianni, per l'INAM, ed il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del giudizio istaurato dinanzi al tribunale di Savona da tal Giacomo Pesce avverso l'INAM per il conseguimento dell'indennità di malattia a seguito di lesioni riportate in un incidente stradale, il collegio, con ordinanza 16 novembre 1973, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, nei limiti in cui rende applicabile alle assicurazioni sociali le norme fissate dall'art. 1900 dello stesso codice, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

    Rileva, a riguardo, il collegio che, creando l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di malattia, la disposizione contenuta nell'art. 1886, per la quale si rende applicabile al settore delle assicurazioni sociali la norma dell'art. 1900, primo comma, cod. civ., che porta ad escludere la corresponsione della indennità di malattia quando questa sia conseguenza di dolo o colpa grave dell'assicurato, limiterebbe tale diritto.

    Nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Si é regolarmente costituito l'INAM. La costituzione, invece, del Pesce Giacomo é avvenuta fuori termine.

    L'Avvocatura dello Stato contesta, nelle sue deduzioni, la fondatezza della proposta questione sotto il profilo che il sistema delle assicurazioni sarebbe unico nei suoi aspetti essenziali, siano esse private o sociali. Tali aspetti essenziali sarebbero rappresentati dal rischio, dalla causa (fronteggiare una situazione futura di bisogno) e dal carattere aleatorio del contratto di assicurazione.

    Il precetto costituzionale fissato dall'art. 38, secondo comma, non avrebbe inteso sovvertire i principi fondamentali del sistema assicurativo, in particolare quello del rischio, che anche per le assicurazioni sociali rimarrebbe di regola quello evento futuro, indipendente dalla volontà dell'assicurato, derivante da caso fortuito, forza maggiore e da menomazione delle capacità di lavoro e di guadagno. Col ritenere il contrario rimarrebbe sovvertito il concetto di rischio indennizzabile, fondamentale anche in tema di assicurazioni sociali. Quanto sopra troverebbe conforto anche nelle sentenze n. 22 del 1969 e n. 80 del 1971 della Corte costituzionale.

    L'INAM, nel richiedere che la questione di legittimità venga dalla Corte dichiarata infondata, sviluppa, a sostegno della propria richiesta, considerazioni analoghe a quelle dell'Avvocatura dello Stato.

    In sostanza, nel caso di specie, la malattia, conseguente al sinistro stradale, sarebbe addebitabile al comportamento gravemente colposo dell'assicurato per cui non potendosi considerare l'evento in strictu sensu come vero e proprio rischio, per venir meno del carattere dell'accidentalità, non troverebbe applicazione l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

  2. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS davanti al giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, é stata prospettata...

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