Sentenza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 28 Aprile 1976

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione28 Aprile 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 102

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Buldini Ettore ed altri e la società Snia Viscosa, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974.

Visti gli atti di costituzione di Buldini Ettore ed altri e della società Snia Viscosa;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi gli avvocati Benedetto Bussi e Luciano Ventura, per Buldini Ettore ed altri, e gli avvocati Michele Giorgianni e Ubaldo Prosperetti, per la società Snia Viscosa.

Ritenuto in fatto

Quattro operai dipendenti della Società Snia Viscosa, addetti a lavorazioni a ciclo continuo, mediante turni di lavoro a settupla squadra - sostenendo che non avevano goduto del riposo settimanale di 24 ore intere libere dopo sei giorni di lavoro, perché nella successione dei turni i cambiamenti degli orari importavano delle pause, alternativamente, dalle 14 alle 14 del giorno successivo o dalle 22 alle 22 o, infine, dalle 6 alle 6, che non integravano il riposo solare settimanale convenivano davanti al tribunale di Rieti la suddetta società perché venisse condannata a pagare la retribuzione con la maggiorazione del 70% per il settimo giorno di lavoro.

Il tribunale adito, con sentenza 19-28 giugno 1968, dopo avere espletata l'istruttoria della causa mediante consulenza tecnica "a campione" sull'orario di lavoro e di riposo di cinque operai a diverse squadre, rigettava interamente la domanda degli attori.

Questi proponevano appello per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 1, comma primo, e falsa applicazione dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché violazione dell'art. 14 delle preleggi, avendo il tribunale ritenuto erroneamente di poter...

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