Sentenza nº 106 da Constitutional Court (Italy), 06 Maggio 1976

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione06 Maggio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 106

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (ordinamento urbanistico), e dell'art. 21 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Bolzano, approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Vanzo Carlo e Gennaro e il Comune di Bolzano, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 18 luglio 1973.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito l'avv. Massimo Severo Giannini, per il Comune di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Gennaro e Carlo Vanzo ed il Comune di Bolzano, convenuto in giudizio per essere condannato al pagamento di un indennizzo relativo al diniego di licenza edilizia per un terreno vincolato a "verde privato", il tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e dell'art. 21 delle disposizioni di attuazione della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, nella parte in cui escludono l'indennizzabilità dei vincoli in questione, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

    Il tribunale osserva che il vincolo imposto dal piano regolatore generale della città di Bolzano, approvato con l.p. 3 gennaio 1964, n. 1, e dall'art. 21 delle relative disposizioni di attuazione, allegato n. 7 alla legge precitata, non riflette un limite allo ius aedificandi connaturato alla particolare categoria dei beni, poiché l'area in questione secondo una consulenza tecnica disposta dal tribunale stesso era, in sé, priva di peculiare pregio paesaggistico, mentre é irrilevante che un tal pregio possa, eventualmente, conseguire per effetto della destinazione a verde privato. Aggiunge che per contro la destinazione a verde pubblico era eletta a curare "un vero sistema verde inteso a spaziare i singoli quartieri e ad offrire una certa continuità di passeggi, nonché a dare ad ogni settore quei campi di gioco per l'infanzia e quei giardini di riposo necessari alla vita", cui sarebbe valso di complemento il verde privato, con funzione non dissimile e dunque prettamente urbanistica. Conclude che le norme denunziate realizzano, dunque, pur senza trasferimento, una sostanziale espropriazione, comportando non la ricognizione di caratteristiche coessenziali, intrinseche dei beni vincolati, bensì l'attribuzione costitutiva di uno status economicamente deminutorio, con una drastica compressione, per singoli soggetti o gruppi di soggetti, della facoltà di utilizzazione edificatoria, latamente eccedente i limiti configurabili in via generale ai sensi dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

  2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale il Comune di Bolzano, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Severo Giannini.

    Nel chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o, subordinatamente, infondata, il Comune ricorda, quanto al primo punto, che, mentre gli attori chiedevano al tribunale condanna al...

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