Sentenza nº 132 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 1976
Relatore | Vezio Crisafulli |
Data di Resoluzione | 26 Maggio 1976 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 132
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicernbre 1973, n. 852 (proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 23 febbraio 1974, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Paolo Mercuri, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Con ricorso notificato il 23 febbraio 1974 e depositato il 5 marzo 1974, il Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel quale si prevede il diritto dei lavoratori agricoli disoccupati di versare i contributi alle associazioni sindacali di categoria rappresentate nel CNEL mediante trattenuta sulle indennità di disoccupazione autorizzata con delega personale sottoscritta dallo stesso lavoratore.
La Provincia ricorrente osserva preliminarmente di ritenersi legittimata a proporre ricorso fuori termine, poiché il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1973, data dalla quale avrebbero dovuto decorrere i 30 giorni prescritti dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953, é pervenuto a Bolzano soltanto il 26 gennaio successivo, come risulta da attestazione rilasciata dal Commissario del Governo, e non sarebbe stato possibile, nei pochi giorni rimasti a disposizione, provvedere ai necessari adempimenti ed alla stesura del ricorso. Ove non si interpretasse l'art...
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