Sentenza nº 132 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 1976

RelatoreVezio Crisafulli
Data di Resoluzione26 Maggio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 132

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicernbre 1973, n. 852 (proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 23 febbraio 1974, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Paolo Mercuri, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 23 febbraio 1974 e depositato il 5 marzo 1974, il Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel quale si prevede il diritto dei lavoratori agricoli disoccupati di versare i contributi alle associazioni sindacali di categoria rappresentate nel CNEL mediante trattenuta sulle indennità di disoccupazione autorizzata con delega personale sottoscritta dallo stesso lavoratore.

    La Provincia ricorrente osserva preliminarmente di ritenersi legittimata a proporre ricorso fuori termine, poiché il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1973, data dalla quale avrebbero dovuto decorrere i 30 giorni prescritti dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953, é pervenuto a Bolzano soltanto il 26 gennaio successivo, come risulta da attestazione rilasciata dal Commissario del Governo, e non sarebbe stato possibile, nei pochi giorni rimasti a disposizione, provvedere ai necessari adempimenti ed alla stesura del ricorso. Ove non si interpretasse l'art...

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