Sentenza nº 181 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1976

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione15 Luglio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 181

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Tommaso Myriam e Macchi Egisto, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visti gli atti di costituzione di Di Tommaso Myriam e di Macchi Egisto, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Franco Ligi, per la Di Tommaso, l'avv. Mauro Mellini, per Macchi, ed il vice avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento in grado di appello concernente la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio di Macchi Egisto e Di Tommaso Myriam, separati di fatto, non consensualmente, dal 1964, pronunziata a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b, legge 1 dicembre 1970, n. 898, con sentenza del tribunale di Roma in data 7 luglio 1972, impugnata dalla Di Tommaso, la difesa dell'appellante sollevava questione di legittimità costituzionale dell'intera suddetta legge n. 898 del 1970 e, comunque, del citato art. 3, n. 2, lett. b, per pretesa violazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione.

La difesa osservava al riguardo che la legge nel suo complesso, attraverso la casistica di ipotesi di scioglimento del matrimonio ivi previste in collegamento con un pregresso periodo di separazione (due anni prima dell'entrata in vigore della legge) ed in particolare attraverso il collegamento con un periodo di almeno cinque anni di separazione di fatto come previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, contrasterebbe con il principio della stabilità della famiglia garantito dalle invocate norme costituzionali, in quanto condizionerebbe la permanenza del matrimonio unicamente alla volontà anche di uno solo dei coniugi, con il conseguente possibile moltiplicarsi di matrimoni irresponsabili, facilitati dalla prospettiva di ottenere il divorzio alla scadenza dei termini di legge. Con ciò, affermava sempre la difesa della Di Tommaso, si favorirebbe la disgregazione dell'istituto familiare, a tutto danno delle parti più deboli, cioé della moglie e dei figli, che nulla potrebbero opporre alla pronunzia di scioglimento in presenza dei requisiti della separazione protratta per il tempo richiesto, il quale tempo, in ogni caso, non sarebbe in pratica sufficiente per fare ragionevolmente ritenere preclusa ogni possibilità di riconciliazione coniugale.

Inoltre, l'art. 3, n. 2, lett. b, citato, col richiedere il requisito della separazione di fatto protrattasi per almeno cinque anni, purché però a far tempo da non meno di due anni prima dell'entrata in vigore della legge in esame porrebbe una discriminazione irrazionale, a carico dei coniugi separati di fatto prima del detto termine, ai quali soltanto, senza plausibile motivo, si applicherebbe la disciplina del divorzio automatico sopra censurata.

La Corte di appello di Roma, con ordinanza 29 gennaio 1974, faceva riferimento alle eccezioni come sopra formulate e ritenutele rilevanti perché concernenti la possibilità di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di specie, osservava, quanto alla non manifesta infondatezza che, in effetti, la subordinazione della pronunzia dello scioglimento alla sola separazione di fatto prevista dalla norma specificamente denunziata, collegherebbe automaticamente la possibilità dello scioglimento del matrimonio ad una decisione unilaterale di uno dei coniugi. Il che apparirebbe in contrasto non solo con le norme invocate dalla difesa della Di Tommaso (artt. 29 e 31 Cost.), ma anche con l'art. 2 Cost. che garantisce la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale.

Inoltre, la disciplina delle separazioni di fatto verificatesi almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge in esame concreterebbe anche la denunziata violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) poiché solo in relazione ad esse si applicherebbe la disciplina dello scioglimento o della cessazione automatica degli effetti civili del matrimonio, mentre, solo per ragioni temporali, sfuggirebbero a tale conseguenza le identiche situazioni verificatesi dopo il termine di legge.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 1974.

Avanti alla Corte costituzionale si é costituita la Di Tommaso, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Ligi, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

La difesa sviluppa le considerazioni svolte a suo tempo e quelle contenute nell'ordinanza di rinvio, ed in particolare pone in rilievo, quanto alla pretesa violazione dell'art. 2 Cost., il grave danno morale e materiale che per effetto della norma impugnata subirebbe, senza adeguata giustificazione, il coniuge...

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