Sentenza nº 194 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 1976

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione28 Luglio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 194

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; 2 del d.l. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35; 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336; 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355 (benefici combattentistici), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1974 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Marchetti Dino e le società Nazionale Cogne ed Egam, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Mazza Santo e la Società anonima torinese tranvie intercomunali (SATTI), iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'11 giugno 1975;

3) ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra Ziliani Felice ed altri e la Società AGIP ed altro, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

4) ordinanze emesse il 21 maggio 1975 dal tribunale regionale amministrativo per il Lazio sui ricorsi di Mastrolilli Vittorio, Bosio Emanuele Mario, Venosi Erasmo, Pellegrino Aldo e Franzetti Alfredo contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritte ai nn. 470, 471, 472, 473 e 474 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

5) ordinanza emessa il 14 ottobre 1975 dal pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Rossi Eustachio e l'ENEL, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976;

6) ordinanze emesse il 21 maggio 1975 dal tribunale regionale amministrativo per il Lazio sui ricorsi di Lenzi Romolo e Messina Umberto contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritte ai nn. 580 e 581 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976;

7) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal pretore di Vittorio Veneto nel procedimento civile vertente tra Salamon Antonio ed altri e l'Azienda trasporti Mesulana, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976.

Visti gli atti di costituzione di Mastrolilli Vittorio, Venosi Erasmo, Pellegrino Aldo, Franzetti Alfredo e Lenzi Romolo e delle Società Cogne ed Egam, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Filippo Lubrano e Paolo Tesauro, per Mastrolilli Vittorio, l'avv. Filippo Lubrano per Venosi Erasmo, Pellegrino Aldo, Franzetti Alfredo e Lenzi Romolo, l'avv. Alberto Buffa per le Società Cogne ed Egam, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Renato Carafa e Benedetto Baccari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del pretore di Aosta emessa il 20 maggio 1974 nel giudizio intentato da Marchetti Dino contro la società per azioni "Cogne", del gruppo EGAM (Ente gestione aziende minerarie), per ottenere benefici concessi, a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, e con le successive ordinanze emesse dal giudice del lavoro presso il tribunale di Torino il 13 febbraio 1975 nel giudizio promosso da Mazza Santo contro la società Torinese tramvie intercomunali; dal pretore di Fiorenzuola d'Arda il 23 maggio 1975 nel giudizio promosso da Ziliani Felice ed altri contro l'AGIP; dal pretore di Orbetello il 14 ottobre 1975 nel giudizio promosso da ROSSI Eustachio contro l'ENEL e dal pretore di Vittorio Veneto il 9 gennaio 1976 nel giudizio promosso da Salamon Antonio ed altri contro l'azienda trasporti "Mesulana" società per azioni, giudizi tutti aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei benefici suddetti, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della citata legge n. 336 del 1970, in quanto non ha incluso i dipendenti delle imprese private fra gli aventi diritto alle provvidenze in esame, consistenti in benefici economici e di carriera di varia natura culminanti nella facoltà di chiedere il collocamento a riposo a condizioni di particolare vantaggio e, in particolare, in quanto non ha ammesso ai benefici anche i dipendenti di società a partecipazione azionaria statale, quale, ad esempio, la "Cogne".

Secondo le predette ordinanze, tale omissione violerebbe gli artt. 3 e 52 Cost. perché, mentre a norma dell'art. 52 tutti sono tenuti ad assolvere l'obbligo della difesa della Patria, la restrizione denunziata si risolverebbe in una discriminazione a danno di coloro che, pur avendo adempiuto il detto obbligo, si trovano ad essere esclusi dai benefici, sol perché dipendenti da imprese private. Ciò sarebbe ancor più evidente nel caso in cui, come si é detto, la impresa privata appartenga ad un gruppo finanziato con partecipazione statale, quale appunto l'EGAM, e, nella fattispecie considerata nell'ordinanza emessa dal pretore di Orbetello, dato che la norma impugnata include espressamente i dipendenti da enti pubblici, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro, come appunto l'ente convenuto ENEL, il cui personale, quindi, non dovrebbe ragionevolmente godere di un trattamento preferenziale rispetto ai dipendenti privati.

Secondo l'ordinanza dello stesso pretore di Orbetello, l'art. 4 impugnato contrasterebbe anche con l'art. 35, primo comma, Cost., perché finirebbe col privare i dipendenti privati della tutela accordata, dalla detta norma costituzionale, al lavoro come tale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Il giudice del lavoro presso il tribunale di Torino, con la suindicata ordinanza, nel motivare la censura nei sensi suesposti, premette altresì come deduzione proposta "in linea principale" questione di legittimità del richiamato art. 4 della legge n. 336 del 1970 "anche in relazione a tutte le altre disposizioni della legge stessa" per contrasto, oltre che con l'art. 3 anche con gli artt. 97 e 53 Cost.: ciò in quanto, concedendosi benefici agli ex combattenti pubblici dipendenti, verrebbe ad essere violato anche l'art. 97 Cost. per le conseguenze negative sul buon andamento della pubblica amministrazione che deriverebbero dall'esodo dei pubblici dipendenti incoraggiato dalla norma, ivi comprese le spese eccessive relative a tale esodo, nonché l'art. 53 Cost., perché comporterebbe esborso di pubblico danaro per scopi e funzioni incompatibili con le finalità che la Costituzione porrebbe allo Stato.

Avanti a questa Corte si sono costituiti la società "Cogne" e l'EGAM, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Buffa e Vittorio Chiurazzi. é anche intervenuto in tutte le cause il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa della società "Cogne" obbietta alle censure che il legislatore può adottare trattamenti differenziati per situazioni che ragionevolmente abbia ritenuto diverse.

La diversità di trattamento, sancita dall'art. 4 impugnato, sarebbe giustificata dalle diversità strutturali dell'impiego privato e pubblico, rappresentando la concessione di particolari benefici una compensazione della limitazione e della rigidezza delle norme sul pubblico impiego rispetto a quelle concernenti l'impiego privato.

Inoltre, poiché l'onere dei benefici ricade sull'erario, e la difesa della Patria sarebbe giuridicamente un servizio adempiuto per lo Stato visto nella sua unità, soltanto lo Stato stesso potrebbe disporre e provvedere in tema di riconoscimento di benemerenze militari, addossando l'onere finanziario relativo all'intera comunità attraverso il sistema fiscale, in aderenza all'inscindibile nesso fra il carattere politico del dovere di solidarietà posto dall'art. 52 Cost. e l'universalità del dovere di farvi fronte. Onde, se mai, l'onere della estensione dei benefici anche ai lavoratori privati potrebbe ipotizzarsi sempre e soltanto a carico dello Stato, e non certo delle aziende private, come sembrerebbe ritenere il pretore.

La pretesa irrazionalità della differenziazione impugnata, riferita, con particolare rilievo dal tribunale di Torino, alla asserita sostanziale parità di situazione del personale degli enti pubblici economici con quello delle aziende facenti parte di gruppi pubblici, nell'un caso e nell'altro "dipendenti dal pubblico denaro", sarebbe, poi, insussistente, dato che l'eventuale appartenenza delle azioni di una società privata ad un ente pubblico non inciderebbe sulla natura di soggetto di diritto privato dell'impresa controllata. Il momento di individuazione dell'ente pubblico andrebbe, invero, ricercato nei caratteri formali ed in particolare nel suo inquadramento istituzionale nell'organizzazione statale, il che non potrebbe certo affermarsi riguardo alla società "Cogne", la cui struttura é interamente regolata dal diritto privato. Pertanto, la pur pacifica natura pubblica dell'EGAM (ente di gestione), non toccherebbe per nulla la...

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