Sentenza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 1976
Relatore | Ercole Rocchetti |
Data di Resoluzione | 28 Luglio 1976 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 196
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Chimisso Vincenzo, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974;
2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Bendini Giancarlo, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;
3) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal giudice istruttore del tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Tatone Oronzo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Giorgio Azzariti e Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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- Con le tre ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate tre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare pace in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione.
Nel primo dei tre giudizi conseguiti avanti questa Corte non v'é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; negli altri due vi é stato solo l'intervento di quest'ultimo.
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- Il giudice istruttore presso il tribunale di Trani (ord. 20 febbraio 1974) rileva che l'art. 264 codice penale militare pace, nel disciplinare la connessione fra i procedimenti di competenza, rispettivamente, dell'autorità giudiziaria ordinaria e dell'autorità giudiziaria militare, connessione che comporta attrazione a favore della prima, non contempla l'ipotesi di concorso formale di reati, ammessa, invece, dall'art. 45 del codice di procedura penale.
Siffatta normativa concreterebbe una evidente disparità di trattamento tra imputati perché, a seconda che essi rivestano o meno la qualità di militare, sono privati o, per converso, godono del vantaggio di essere giudicati da un solo giudice. Disparità che si risolverebbe in una violazione dell'art. 3 della Costituzione, non sussistendo una obiettiva diversità di situazioni tra l'imputato militare e quello non militare, allorché entrambi violino con una medesima azione più disposizioni di legge.
La ripetuta disparità di trattamento si rivelerebbe, inoltre, irragionevole perché atta a creare il pericolo della contraddittorietà di giudicati in riferimento ad un medesimo fatto e ad esporre l'imputato militare ad un aggravio ingiustificato di spese processuali e defensionali.
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- Con ordinanza 11 ottobre 1974, il tribunale militare territoriale di Padova deduce che contro il soldato Bendini Giancarlo pendono due procedimenti penali: uno avanti quel tribunale, per ritenzione di effetti militari (art. 166 del codice penale militare di pace) ed un altro avanti il pretore di...
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