Sentenza nº 202 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 1976

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione28 Luglio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 202

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 2, 3, 4, 38, 45, 46, 47 e 48 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1975 dal pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico di Recca Carmelo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 16 agosto 1975 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Romani Paolo, iscritta al n.541 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 339 del 24 dicembre 1975;

3) ordinanza emessa il 18 novembre 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Cattozzi Pier Paolo ed altro, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

4) ordinanza emessa il 21 ottobre 1975 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Cazzulo Pietro ed altro, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;

5) ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dal pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento penale a carico di Gasparini Lorenzo, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;

6) ordinanza emessa il 25 novembre 1975 dal pretore di Lecco nel procedimento penale a carico di Campione Germano ed altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

7) ordinanza emessa il 5 novembre 1975 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Sacchi Giuseppe, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

8) ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Murtas Silvestro ed altri, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

9) ordinanza emessa il 12 gennaio 1976 dal pretore di San Miniato nel procedimento penale a carico di Comparini Mario ed altri, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;

10) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Anastasio Sergio (parte civile RAI), iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Anastasio Sergio e della RAI, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Anastasio Sergio, gli avvocati Paolo Barile, Emanuele Santoro e Alessandro Pace, per la RAI, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza in data 10 luglio 1975, emessa nel corso del procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 del t.u. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificati dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per avere, quali soci responsabili della S.r.l. "Teleiblea", registrata come periodico di stampa, attivato un impianto di diffusione via etere di programmi televisivi propri senza essere muniti della relativa concessione amministrativa, il pretore di Ragusa, accogliendo analoga richiesta del patrocinio degli imputati, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle sopra riportate norme di legge, in riferimento agli artt. 3, 10 e 21 della Costituzione.

    In relazione alla natura dell'impianto che ha dato luogo al procedimento penale nel corso del quale é stata sollevata, la questione é prospettata limitatamente all'assunto che il monopolio statale non debba estendersi agli impianti televisivi via etere a raggio locale, per i quali dovrebbe adottarsi il sistema dell'autorizzazione, come già si é fatto per le trasmissioni via cavo.

    In conformità con tale assunto, le denunziate violazioni delle norme costituzionali a riferimento, vengono sostanzialmente motivate come segue:

    1) la violazione dell'art. 21 della Costituzione con le sentenze di questa Corte, in astratto, non é stata mai negata, ma partendo dalla premessa della limitazione dei canali utilizzabili e tenendo presenti le trasmissioni su scala nazionale si é rilevato che fatalmente si sarebbe reso necessario, per le ingenti spese sia d'impianto, sia di gestione, un monopolio o un oligopolio, attraverso i quali la libertà di espressione del pensiero sarebbe stata praticamente se non proprio neutralizzata, assai limitata.

    Di qui la preferenza al monopolio statale, che indubbiamente dà maggiore garanzia di obiettività per un servizio la cui importanza sul piano di preminenza nell'interesse generale non può essere contestata.

    Ma per quanto attiene alle trasmissioni a raggio locale, contrariamente al parere del Consiglio superiore delle telecomunicazioni, come risulta da uno studio compiuto dal Centro Microonde dell'Università di Firenze prodotto dalle parti private e, soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti abusivi attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di monopoli o di oligopoli non sussiste.

    Di qui la illegittimità della negata esclusione agli impianti televisivi via etere a raggio locale di quel regime di autorizzazione già accordato per gli impianti via cavo e per i ripetitori di trasmissioni straniere che, oltretutto, assicurerebbe una più libera diffusione, anche capillare, del pensiero;

    2) la violazione dell'art. 10 della Costituzione viene denunziata sotto il profilo del mancato adeguamento della legislazione nazionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale l'Italia ha aderito e che riconosce ad ognuno la libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza ingerenza da parte di autorità pubbliche, facendo soltanto salva la potestà degli Stati di sottoporre a regime di "autorizzazione" le imprese di radiodiffusione e di televisione;

    3) la violazione dell'art. 3 della Costituzione é, infine, denunziata attraverso il raffronto con la televisione via cavo più costosa e perciò, di fatto, pressoché oligopolica.

    Si é costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto di costituzione, chiede che la questione venga dichiarata infondata, deducendo, in sostanza, quanto segue:

    1. la questione é già stata giudicata infondata dalla Corte e non sono stati dedotti argomenti che possano giustificare una diversa soluzione;

    2. non é esatta l'asserita possibilità tecnica d'installazione di una molteplicità di emittenti televisive locali, in accordo con le convenzioni internazionali e, comunque, anche se esatto, sarebbe irrilevante, perché non varrebbe ad escludere la legittimità del monopolio statale, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 43 della Costituzione, in quanto ha per oggetto il soddisfacimento di un interesse pubblico essenziale;

    3. non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione non essendovi identità tra televisione via etere e televisione via cavo;

    4. non sussiste neppure la denunziata violazione dell'art. 10 della Costituzione, in quanto le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sono "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute".

  2. - Con ordinanza in data 16 agosto 1975, emessa nel corso del procedimento penale a carico del dirigente responsabile di una stazione radioelettrica funzionante in Livorno con emissioni circolari e denominata "Radio Libera" senza avere ottenuto la prescritta concessione e perciò imputato del reato di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, così come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché dell'art. 403 del d.P.R. n. 156 del 1973, il pretore di Livorno, accogliendo analoga richiesta del patrocinio dell'imputato, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 della Costituzione "nella parte in cui la disciplina legislativa non prevede la possibilità di chiedere l'autorizzazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora via etere, su scala locale, analogamente a quanto disposto per la diffusione sonora via cavo".

    Secondo l'ordinanza, per le radiodiffusioni su scala locale non sussisterebbero "i criteri programmatici di servizio pubblico essenziale" ed il preminente interesse generale che giustificano il monopolio delle radiodiffusioni su scala nazionale, né quella limitatezza di canali radiotelevisivi che hanno giustificato il timore della costituzione di monopoli od oligopoli privati, di qui la violazione degli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione.

    Comunque non potrebbe contestarsi la violazione dell'art. 3 della Costituzione...

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