Sentenza nº 207 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 1976
Relatore | Guido Astuti |
Data di Resoluzione | 28 Luglio 1976 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 207
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale dell'art. 11, quarto comma, n. 5, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), promossi son ordinanze emesse il 30 gennaio 1974 e 19 settembre 1975 dalla Corte d'appello di Roma nelle cause di lavoro vertenti rispettivamente tra Bettollini Primetta e Grazzini Angelo e tra Celidonio Erina e Condominio via Giovanni Passerini ed altra. iscritte al n. 290 del registro ordinanze 1974 e al n. 568 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 25 del 28 gennaio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Bettollini Primetta, Celidonio Erina e Grazzini Angelo, nonchÈ gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi l'avv. Giorgio Piaccialuti, per Bettollini e Celidonio, l'avv. Giovanni Rizzacasa, per Grazzini, ed il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento di lavoro vertente tra Celidonio Erina, Ipericon Elisa, ed il Condominio via Giovanni Passerini, 18 Roma, ed avente ad oggetto la restituzione della somma versata dalla prima ai fini della stipula del contratto di portierato, la Corte di appello di Roma ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 11, comma quarto, n. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con riferimento agli artt. 3 e 4 (e 35 e 36) della Costituzione.
La norma denunziata, consentendo l'esercizio della mediazione onerosa nel rapporto di portierato, violerebbe il principio di eguaglianza, atteso che tale possibilit‡ È esclusa dalla legge n. 339/1958 per i domestici, il cui rapporto È ugualmente ispirato, quanto alla assunzione, dal principio dell'intuitus personae, e sarebbe, ancora, in...
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