Sentenza nº 207 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 1976

RelatoreGuido Astuti
Data di Resoluzione28 Luglio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 207

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale dell'art. 11, quarto comma, n. 5, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), promossi son ordinanze emesse il 30 gennaio 1974 e 19 settembre 1975 dalla Corte d'appello di Roma nelle cause di lavoro vertenti rispettivamente tra Bettollini Primetta e Grazzini Angelo e tra Celidonio Erina e Condominio via Giovanni Passerini ed altra. iscritte al n. 290 del registro ordinanze 1974 e al n. 568 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Bettollini Primetta, Celidonio Erina e Grazzini Angelo, nonchÈ gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Giorgio Piaccialuti, per Bettollini e Celidonio, l'avv. Giovanni Rizzacasa, per Grazzini, ed il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento di lavoro vertente tra Celidonio Erina, Ipericon Elisa, ed il Condominio via Giovanni Passerini, 18 Roma, ed avente ad oggetto la restituzione della somma versata dalla prima ai fini della stipula del contratto di portierato, la Corte di appello di Roma ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 11, comma quarto, n. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con riferimento agli artt. 3 e 4 (e 35 e 36) della Costituzione.

La norma denunziata, consentendo l'esercizio della mediazione onerosa nel rapporto di portierato, violerebbe il principio di eguaglianza, atteso che tale possibilit‡ È esclusa dalla legge n. 339/1958 per i domestici, il cui rapporto È ugualmente ispirato, quanto alla assunzione, dal principio dell'intuitus personae, e sarebbe, ancora, in...

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