Sentenza nº 225 da Constitutional Court (Italy), 18 Novembre 1976

RelatoreAntonino De Stefano
Data di Resoluzione18 Novembre 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 225

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833; dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745; dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495; dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351; dell'art. 1 del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1974 dal pretore di Foggia nel procedimento civile vertente tra Rossetti Angelo e Di Gioia Mario, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1974 dal pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Vinci Carmela e Guarnieri Leonardo, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1974 dal tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Serena Vincenzo e Londei Ferruccio, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;

4) ordinanza emessa il 19 settembre 1974 dal pretore di Gallarate nel procedimento civile vertente tra Pironti Cosimo e Colleoni Pietro, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;

5) ordinanza emessa il 19 ottobre 1974 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra la società officine Cipriani e Baccani, e Gallai Gaetano, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

6) ordinanza emessa il 24 marzo 1975 dal pretore di Riva del Garda nel procedimento civile vertente tra Leone Mario e Andreis Bruno, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975;

7) ordinanza emessa il 28 marzo 1975 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Del Sordo Claudia ed altra e Martorelli Rossana ed altra, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;

8) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Graziosi Umberto ed altra e Marconi Marino, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975;

9) ordinanza emessa il 13 dicembre 1974 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferrari Maria e Pelati Roberto, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975;

10) ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Casa Via Buonarroti e Gera Fabio, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;

11) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Universale Costruzioni e la società Internazional Auto, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

12) ordinanza emessa il 9 dicembre 1974 dal pretore di Piombino nel procedimento civile vertente tra Riggio Francesco e Campioni Liberio, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

13) ordinanza emessa il 10 giugno-9 luglio 1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e Scuto Angelo, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;

14) ordinanza emessa il 18 giugno 1975 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bacciotti Andrea e Rizzi Giuseppe, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975;

15) ordinanza emessa il 25 ottobre 1975 dal tribunale di Rovereto nel procedimento civile vertente tra Bossi Fedrigotti Federico e Lucca Paolo, iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Maria, della società Universale Costruzioni e della società Internazional Auto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Carlo Carlevaris, per la società Universale Costruzioni, ed il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le quindici ordinanze all'esame della Corte si riferiscono tutte alla disciplina vincolistica della locazione d'immobili urbani: di esse, tredici concernono immobili ad uso di abitazione, due immobili ad uso diverso dall'abitazione.

    Nel primo gruppo si possono suddistinguere quattro questioni rispettivamente proposte:

    la prima con un'ordinanza, che denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. l, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; la seconda con cinque ordinanze, che denunciano l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495; la terza con un'ordinanza, che denuncia l'art. 1, comma quarto, della legge 22 dicembre 1973, n. 841, nella parte in cui si richiama al primo comma dell'art. 1 del d.l. n. 426 del 1973; la quarta con sei ordinanze, che denunciano l'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, come modificato dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351.

  2. - La prima questione di legittimità costituzionale é quella sollevata dal tribunale di Ancona, con ordinanza del 30 ottobre 1974, in riferimento all'art. 1, comma primo, della legge n. 833 del 1969, come modificato dall'art. 56 del d.l. n. 745 del 1970, nella parte in cui viene negata rilevanza alle variazioni del reddito del conduttore eventualmente sopravvenute al 1969.

    Il giudice a quo ravvisa contrasto con l'art. 3 della Costituzione e trae conferma della non manifesta infondatezza della questione proposta dal collegamento tra il capo b) del dispositivo e l'ultimo periodo della parte motiva della sentenza n. 132 del 1972, con la quale la Corte dichiarò l'incostituzionalità delle norme che negano rilevanza alle variazioni di reddito sopravvenute dopo il 1969 onde evitare "irrazionali differenze qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto di proroga". Si afferma nell'ordinanza che le variazioni sopravvenute, positive o negative che siano, non possono non essere determinanti, giacché é fuori di dubbio che il legislatore ha inteso negare o concedere la proroga non già ad un conduttore che nel 1969 avesse un certo reddito, ma a quel conduttore che, nel momento in cui gli veniva intimata la licenza, fosse in condizioni tali da non potersi procurare altro alloggio, senza gravi sacrifici economici.

    La questione viene sollevata dal tribunale sul rilievo che nella citata sentenza la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità del comma secondo dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969 (che proroga i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge), ma non avrebbe preso in esame, nemmeno in rapporto all'art. 24 della Costituzione, il comma primo dello stesso articolo (che dispone la ulteriore proroga dei contratti già prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4).

    In tale giudizio nessuno si é costituito.

  3. - La seconda questione di legittimità costituzionale, relativa all'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, é sollevata da cinque ordinanze emesse, rispettivamente, il 7 gennaio 1974 dal pretore di Taranto, il 12 marzo 1974 dal pretore di Foggia, il 19 ottobre 1974 dal pretore di Firenze, il 28 marzo 1975 dal pretore di Napoli, ed il 9 luglio 1975 dal pretore di Roma.

    In sintesi, secondo i giudici a quibus, alcuni dei quali si richiamano esplicitamente alla sentenza di questa Corte n. 132 del 1972, la norma in questione sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione:

    1. perché non riconosce al locatore il diritto di provare, nelle forme previste dall'ordinamento processuale, che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1973 ;

    2. perché non attribuisce rilevanza alle variazioni di detto reddito eventualmente sopravvenute fino al momento in cui si decide del diritto alla proroga;

    3. perché limita la prova dei redditi da lavoro dipendente esclusivamente alle attestazioni del datore di lavoro.

    Inoltre, secondo il pretore di Taranto, l'avere attribuito efficacia probatoria assoluta alle certificazioni del datore di lavoro relativamente ai redditi percepiti dal suo dipendente, creerebbe una disparità di trattamento in danno di chi svolge lavoro autonomo (per il...

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