Sentenza nº 260 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 1976
Relatore | Guido Astuti |
Data di Resoluzione | 29 Dicembre 1976 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 260
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1975 dalla IV sezione del Consiglio di Stato, sul ricorso di Attanasio Valentino ed altri contro il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Visti gli atti di costituzione di Lucisano Francesco, Adorno Giuseppe, Lo Cicero Rosaria, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria, del Ministro dei lavori pubblici, del Prefetto di Reggio Calabria, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi gli avvocati Enzo Silvestri, per Lucisano, Adorno e Lo Cicero, gli avvocati Rosario Nicolò e Antonio Sorrentino, per il Consorzio di Reggio Calabria, e il vice Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, per il Ministro dei lavori pubblici e per il Prefetto di Reggio Calabria.
Ritenuto in fatto
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1966 veniva approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.
Con successivo decreto del 2 agosto 1971 era approvata una variante a detto piano.
Con decreto n. 14954 del 16 dicembre 1972 il Prefetto di Reggio Calabria pronunciava in favore del Consorzio per il nucleo industrializzazione l'espropriazione di alcuni beni.
Avverso i provvedimenti suindicati, proponevano ricorso innanzi al Consiglio di Stato Attanasio Valentino ed altri, Neri Domenico ed altri, Lucisano Francesco ed altri, Deriso Francesco ed altri, Scopelliti Graziella ed altri.
Il Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi, ha sollevato, in accoglimento di una delle eccezioni proposte dai ricorrenti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo ed ultimo comma, del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Si afferma, preliminarmente, nell'ordinanza di rinvio che nell'istituto del piano regolatore dei nuclei di industrializzazione va riconosciuta una duplice produttività di effetti, in quanto da una parte tale piano obbliga i comuni interessati all'osservanza delle sue previsioni, e dall'altra incide direttamente sugli interessi dei privati attraverso la imposizione di vincoli di destinazione alle aree di loro proprietà. Con riferimento a tale ultimo effetto, l'ordinanza ricorda ancora che i criteri per l'individuazione della natura espropriativa dei vincoli hanno carattere quantitativo, dipendendo dalla maggiore o minore incidenza del sacrificio imposto sull'effettivo contenuto del diritto, ossia sui poteri di godimento e di disposizione dei beni vincolati.
Ciò premesso, si ritiene nell'ordinanza che debba essere demandata alla Corte costituzionale la valutazione quantitativa indicata, tenendo presente che i piani di industrializzazione comporterebbero, per le aree interessate, il venir meno della possibilità di utilizzazione edilizia, ed una forte compromissione della utilizzazione agricola, riducendone, di conseguenza, il valore di scambio e la possibilità di alienazione. Inoltre, la mancata determinazione della durata del vincolo, e l'incertezza sull'an e sul quando del futuro trasferimento, renderebbero particolarmente delicata la accennata valutazione circa il suo sostanziale carattere espropriativo.
Pertanto, la inclusione delle aree nel piano di industrializzazione comporterebbe di per sé un parziale svuotamento del diritto di proprietà, rispetto al quale non offrirebbe sufficiente ristoro la previsione di un aumento della indennità finale in relazione al tempo decorso dalla imposizione del vincolo al momento della espropriazione (legge 21 luglio 1965, n. 904). Si sono costituiti in giudizio Lucisano Francesco, Adorno Giuseppe, Lo Cicero Rosaria ed Attanasio Valentino e Maria, deducendo la fondatezza della questione proposta ed invocando a sostegno argomenti analoghi a quelli indicati nell'ordinanza di rinvio.
Si é altresì costituito in giudizio il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria, deducendo l'infondatezza della questione proposta. Ciò perché la soggezione dell'esproprio attuata mediante l'inclusione delle aree nel piano sarebbe soltanto eventuale, sicché da una parte tali aree, quando non siano occorrenti per la creazione delle cosiddette infrastrutture, potrebbero certamente essere alienate per la destinazione dell'insediamento delle industrie, mentre dall'altra parte manterrebbero comunque il loro valore di scambio sino al limite dell'indennizzo e dell'indennità supplementare per il ritardo. Quanto poi alla mancata previsione di un termine per l'espropriazione, si dovrebbe osservare che tale assenza non potrebbe comunque impedire la utilizzazione agricola delle aree considerate.
Si sono ancora costituiti in giudizio il Ministro dei lavori pubblici ed il Prefetto di Reggio Calabria, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto la infondatezza della questione proposta.
Per effetto della mera approvazione del piano non si determinerebbe direttamente alcuna forma di espropriazione, neppure dal punto di vista sostanziale, mancando una effettiva inutilizzabilità dei beni in relazione alla loro natura agricola.
Considerato in diritto
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