Sentenza nº 13 da Constitutional Court (Italy), 21 Gennaio 1975

RelatoreVezio Crisafulli
Data di Resoluzione21 Gennaio 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 13

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCH

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul conflitto di competenza, sollevato dal Giudice istruttore presso il tribunale di Roma, nei confronti della Commissione parlamentare inquirente per i giudizi d'accusa, con ordinanza emessa il 28 giugno 1974 nel procedimento penale a carico di Scialotti Aldo ed altri.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'on. avv. prof. Giuseppe Codacci Pisanelli, rappresentante della Commissione parlamentare inquirente per i giudizi d'accusa, e il dott. Renato Squillante, Giudice istruttore presso il tribunale di Roma.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 28 giugno 1974 nel corso di un procedimento penale a carico di Scialotti Aldo ed altri, il Giudice istruttore presso il tribunale di Roma denunciava un conflitto di giurisdizione-competenza, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nei confronti della Commissione parlamentare inquirente per i giudizi di accusa, assumendo che questa - ottenuto in visione l'incarto processuale relativo a quel procedimento, con la sola eccezione dei documenti acquisiti in sequestro ed indispensabili ad indagini peritali già commesse - dopo aver successivamente disatteso un invito a restituire anche solo in copia fotostatica gli stessi atti, comunicava attraverso una lettera del 22 maggio 1974, a firma del Presidente della Camera dei deputati, richiesta formale per la loro acquisizione, congiunta peraltro ad una autorizzazione al proprio presidente a trasmettere la fotocopia autentica degli atti necessari all'autorità giudiziaria e gli originali di quelli non pertinenti ai fini della propria competenza. Rimasta priva di esito una ulteriore nota, indirizzata sia alla Presidenza della Camera dei deputati sia a quella della Commissione ed intesa a ricevere la materiale restituzione dell'intero incarto processuale, come pure copia della motivazione dell'atto conclusivo della Commissione stessa, il Giudice istruttore ha rimesso alla Corte la risoluzione del conflitto così insorto, chiedendo in via principale una pronuncia favorevole alla propria giurisdizione-competenza nell'assunto della inapplicabilità al caso di specie dell'art. 13, primo comma, della legge n. 20 già ricordata, ed in via subordinata, per l'ipotesi cioé che tale norma fosse ritenuta applicabile, una dichiarazione di illegittimità della stessa per violazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 102, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

  2. - Il Consigliere istruttore presso il tribunale di Roma, con una successiva ordinanza del 3 luglio, nell'assegnare a sé medesimo l'istruttoria in corso, riservava ogni altra decisione per la prosecuzione della stessa all'esito delle delibere che sarebbero state prese dalla Commissione inquirente od all'esito della pronuncia di questa Corte. Nella sua motivazione tale seconda ordinanza esprime, peraltro, il convincimento che non potesse ancora parlarsi di un vero e proprio "contrasto", risultando che la Commissione sarebbe stata prossima ad evadere l'ultima richiesta inoltratale dall'ufficio istruzione e sussistendo così le premesse per superare agevolmente e rapidamente la questione. Ed infatti lo stesso giorno 28 giugno, data dell'ordinanza che elevava il conflitto, il Presidente della Commissione inquirente aveva comunicato al Presidente della Camera e per conoscenza al Consigliere istruttore che la Commissione, "accedendo alla richiesta del Consigliere istruttore" aveva deliberato che gli atti a suo tempo inviati in visione venissero restituiti, appena ultimata la riproduzione in fotocopia degli stessi, già in fase avanzata; al contempo la Commissione chiedeva copia dei restanti atti processuali.

  3. - Il 18 luglio successivo la Commissione inquirente, a norma dell'art. 13 della legge n. 20 del 1962 e dell'art. 49 c.p.p., "ritenuta opportuna la separazione del procedimento contro Scialotti ed altri" e richiamata la propria ordinanza del 21 maggio che veniva unita in copia, deliberava di trasmettere all'autorità giudiziaria il fascicolo processuale in questione, richiedendo al contempo la restituzione in originale di alcuni atti indicati in allegato alla delibera stessa, in ordine ai quali "la Commissione ha dichiarato la propria competenza per i fatti da essi emergenti e configurabili come ipotesi di responsabilità ministeriali". Decideva altresì di chiedere all'autorità giudiziaria copia della documentazione relativa agli atti medesimi.

    Le due delibere della Commissione inquirente, nonché le ordinanze del Giudice istruttore Squillante e del Consigliere Gallucci sono state trasmesse alla Corte dallo stesso Consigliere istruttore, con missiva in data 22 luglio.

  4. - Alla pubblica udienza del 9 ottobre 1974 questa Corte, prima di procedere al sorteggio dei giudici aggregati, accogliendo un'eccezione proposta dalla difesa di una delle parti civili, sollevava innanzi a sé medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 20 del 1962, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorità giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione: e ciò per contrasto con gli artt. 134 e 135 della Costituzione. Altra questione relativamente alla stessa disposizione, nella parte in cui prescrive che la decisione sul conflitto debba avvenire "sentito un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorità giudiziaria, veniva poi sollevata d'ufficio, in riferimento agli artt. 24 e 134 della Costituzione. Entrambe le questioni erano poi discusse alla pubblica udienza del 6 novembre e decise con la sentenza n. 259 del 1974, che dichiarava la illegittimità delle norme impugnate.

  5. - Il 9 gennaio 1975, la Corte riunita in camera di consiglio sentiti il Giudice istruttore dott. Squillante e il rappresentante della Commissione inquirente, on. Codacci Pisanelli, esaminava preliminarmente il problema relativo all'asserito diritto del pubblico ministero del processo a quo di prender parte alla udienza nella sua qualità di rappresentante dell'autorità giudiziaria insieme al Giudice istruttore, emanando al riguardo la seguente ordinanza della quale veniva data immediata lettura:

    "La Corte

    "Ritenuto che il contraddittorio innanzi a questa Corte deve essere limitato al rappresentante della Commissione parlamentare inquirente ed all'autorità giudiziaria legittimata a sollevare il conflitto;

    "che nel corso di una istruttoria formale legittimato a sollevare il conflitto é il Giudice istruttore e non anche il pubblico ministero;

    "che pertanto nell'attuale procedimento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT