Sentenza nº 35 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 1975

RelatoreMichele Rossano
Data di Resoluzione25 Febbraio 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 35

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1972 dal pretore di Bordighera nel procedimento penale a carico di Villa Maria ed altri, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Villa Maria, Alborno Battista e Repetto Giovanni - imputati del reato di cui all'art. 41, lett. b, legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13, legge 6 agosto 1967, n. 765, per avere, nella costruzione di un fabbricato in sopraelevazione, autorizzata con licenza edilizia, apportato consistenti modifiche, soprattutto in relazione alla realizzazione di un piano mansarda abitabile e di un vano di circa mq. 50 non previsto in progetto - il pretore di Bordighera sollevÚ di ufficio, con ordinanza 14 luglio 1972, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 41, lett. a, legge 17 agosto 1942, n. 1150 - sostituito dall'art. 13, legge 6 agosto 1967, n.765 - , in riferimento all'art.3 della Costituzione. AffermÚ che il citato art. 41, lett. a, legge n. 1150 del 1942, era in contrasto con i principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto considerava illecito penale l'inosservanza delle modalit‡ esecutive, fissate nella licenza edilizia, anche quando si trattava di lavori di modifica degli interni di fabbricati, che - se effettuati senza licenza, in violazione di norme di regolamenti edilizi comunali, nella specie, dell'art. 2 regolamento edilizio del Comune di Bordighera - costituirebbe mero...

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