Sentenza nº 87 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 1975

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione16 Aprile 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 87

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1974 dal giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Boschetti Wilma e Frigerio Anna Maria, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Melissari Loredana Marina e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Boschettti Wilma e del Ministero dell'interno;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Giovanni Maria Ubertazzi, per Boschetti Wilma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Ministero dell'interno.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Wilma Boschetti e Anna Maria Frigerio, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza emessa il 24 maggio 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 19 disposizioni preliminari al codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

    Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la Boschetti ha convenuto in giudizio la Frigerio per la consegna di una stampa, venduta da quest'ultima all'attrice alla condizione che la stampa medesima restasse di esclusiva proprietà di cittadini italiani. La convenuta aveva eccepito il verificarsi della condizione risolutiva, poiché la Boschetti aveva acquistato la cittadinanza austriaca per effetto di matrimonio con cittadino di quel Paese e poiché, in ogni modo, la stampa sarebbe divenuta di proprietà di stranieri, in virtù dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, che, rinviando alla legge nazionale del marito per quel che attiene ai rapporti patrimoniali dei coniugi, rendeva applicabile la normativa austriaca in materia, la quale prevede - appunto - il regime di comunione dei beni.

    Sulla non manifesta infondatezza il giudice conciliatore ha rilevato che, per l'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadina italiana che, sposando uno straniero, ne acquisti la cittadinanza, perde automaticamente la nazionalità italiana, mentre, al contrario, il cittadino che sposi una straniera mantiene la propria nazionalità. Tale disparità di trattamento non apparirebbe in armonia con il principio generale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, concretandosi in una tipica discriminazione per ragione di sesso.

    Il regime dell'art. 10 integrerebbe inoltre altra discriminazione rispetto alla ipotesi di perdita della cittadinanza...

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