Sentenza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 07 Maggio 1975

RelatoreLeonetto Amadei
Data di Resoluzione07 Maggio 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 102

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTT

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1972 dal pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Morelli Mario ed altri, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 3 novembre 1972 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Balloni Eugenio, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento penale a carico di tal Mario Morelli ed altri, imputati del reato previsto e punito dall'art. 670, primo e secondo comma, del codice penale, il pretore di La Spezia ha sollevato, su istanza della difesa, questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, in riferimento all'art. 2 della Costituzione.

    La motivazione dell'ordinanza fa perno sull'assunto che sia da escludere che la Costituzione, nel sancire il diritto al lavoro, abbia inteso, di riflesso, riconoscere anche il principio della obbligatorietà del lavoro, rendendolo coercibile nei riguardi di coloro che lo rifiutano per una personale "visione del mondo", espressione di un atteggiamento ideologico di libero dissenso verso i criteri di vita dominanti nella società nella quale sono inseriti.

    Sulla base di tale premessa si renderebbe, pertanto, necessario accertare se il mendicare, sia esso esercitato nel quadro di un atteggiamento ideologico di rigetto di valori o per far fronte ad un vero e proprio stato di bisogno, sia tale da ledere "il diritto altrui o sia pregiudizievole in se stesso per la pubblica tranquillità".

    Invero, nel caso, sarebbe da escludersi tanto il danno patrimoniale quanto il pericolo per la pubblica tranquillità, risolvendosi al massimo la richiesta del questuante in un eventuale senso di disagio per colui al quale la richiesta sia indirizzata senza che ciò rappresenti turbativa per la stessa tranquillità pubblica.

    L'aspetto di fondo della incostituzionalità della norma poggerebbe, pertanto, nella repressione di ogni tipo di attività non conforme allo schema retributivo colpendo normalmente soggetti appartenenti a "gruppi sociologicamente ben definiti ed emarginati: zingari, beatinks, disoccupati, infermi".

    Di questo si sarebbe resa conto la stessa giurisprudenza escludendo il reato ogni qualvolta il postulante accompagni la richiesta con qualche offerta simbolica di contro-prestazione (matite, lacci e cose del genere).

    Il reato non sarebbe ipotizzabile neppure quando si effettui nei modi e nelle forme specificati nel comma secondo dall'articolo 670 del codice penale, in quanto per essi...

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