Sentenza nº 108 da Constitutional Court (Italy), 07 Maggio 1975
Relatore | Vincenzo Michele Trimarchi |
Data di Resoluzione | 07 Maggio 1975 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 108
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale della Campania il 5 giugno 1974 e riapprovata il 12 novembre 1974, recante "Inquadramento del personale del CIAPI di San Nicola La Strada nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 novembre 1974, depositato in cancelleria il 9 dicembre successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la Regione.
Ritenuto in fatto
-
- Con ricorso del 30 novembre 1974 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare l'illegittimit‡ costituzionale della legge, approvata il 5 giugno 1974 e riapprovata il 12 novembre dello stesso anno dal Consiglio regionale della Campania, recante "Inquadramento del personale del CIAPI di San Nicola La Strada nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania", per contrasto con gli artt. 117, 97 e 81 della Costituzione e con l'art. 68 dello Statuto della Regione Campania.
Ha premesso in punto di fatto che prima dell'attuazione dell'ordinamento delle Regioni a statuto ordinario, l'istruzione professionale era curata da Enti pubblici, quali l'INAPLI, l'ENALC e l'INIASA, e da organismi di natura privata che svolgevano la loro attivit‡ a carattere settoriale, ricevendo contributi dallo Stato e dalle Regioni. Rientrava tra codesti organismi il CIAPI di San Nicola La Strada, associazione di diritto privato costituita il 4 maggio 1964 tra la Cassa per il Mezzogiorno, la Confindustria, l'Unione industriali di Caserta, il Comune di Caserta, la Camera di Commercio di Caserta, la Face Standard e l'Olivetti, ed alla quale potevano partecipare imprese ed enti che si fossero impegnati a contribuire finanziariamente nella gestione per almeno tre anni.
I detti Enti pubblici sono stati sciolti, ed il relativo personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale, di cui al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.
In attuazione dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per cui gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, debbono essere realizzati dalle Regioni, il CIPE, con deliberazione del 12 dicembre 1972, ha stabilito di trasferire, entro il 31 dello stesso mese, i CIAPI alle Regioni meridionali, che sarebbero subentrate alla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le funzioni amministrative da questa esercitate, nonchÈ nella propriet‡ dei beni mobili ed immobili dei Centri stessi.
La legge n. 853 del 1971 e la deliberazione del CIPE, infine, non hanno previsto affatto che i predetti Centri interaziendali di addestramento professionale nell'industria dovessero essere assorbiti dalle Regioni e che il relativo personale dovesse essere inquadrato nei ruoli regionali.
CiÚ premesso in punto di fatto, il ricorrente ha dedotto che la legge impugnata ha violato anzitutto l'art. 117 della Costituzione sotto il duplice profilo della incompetenza della Regione "a provvedere per l'assorbimento del Centro nella sua struttura organizzatoria" e "a disporre l'inquadramento del personale del Centro nei ruoli regionali".
Rilevato che l'art. 1 di detta legge non parla direttamente di trasferimento del Centro alla Regione, ma fa richiamo ad una precedente delibera di Giunta, del 24 gennaio 1973, n. 240, che tale trasferimento avrebbe disposto in conformit‡ della indicata delibera del CIPE, e che quest'ultima delibera ha un significato tutt'affatto diverso da quello che la Regione intende, perchÈ vuole solo che le Regioni a statuto ordinario si sostituiscano alla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le funzioni fino allora da questa espletate relativamente ai Centri, funzioni di natura meramente privatistica o di natura pubblicistica, il ricorrente ha osservato che la delibera di Giunta È indifferente ai fini del decidere se ha inteso solo significare un trasferimento di funzioni dalla Cassa alla Regione nei confronti del Centro, ed È invece assorbita e fatta propria dalla legge se per attuare un (illegittimo) trasferimento del Centro e del relativo personale alla Regione, si È dovuta appoggiare ad una norma di rango legislativo.
La Regione Campania, con la legge impugnata, come si È gi‡ detto, assorbendo Enti pubblici operanti nel settore, ha esorbitato dal limite della materia istruzione artigiana e professionale: ha, infatti, assorbito associazioni private che sono disciplinate dal codice civile e dall'atto...
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