Sentenza nº 163 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1975
Relatore | Giulio Gionfrida |
Data di Resoluzione | 26 Giugno 1975 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 163
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Pulvirenti Gesualdo, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 9 giugno 1973 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di La Torre Silvio, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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- In un procedimento penale a carico di Gesualdo Pulvirenti, imputato del reato di sottrazione consensuale di minorenne con l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 573 del codice penale per aver commesso il fatto a fini di libidine, il pretore di Catania, in accoglimento di eccezione della difesa, con ordinanza 22 dicembre 1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimit‡ - in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione - dell'art. 573 citato "per la parte in cui consente, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, di punire la sottrazione di minore commessa a fine di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di libert‡ per motivi di lavoro, di studio o di svago".
-
- La costituzionalit‡ della norma penale indicata È stata posta in dubbio anche dal pretore di Gela (con ordinanza 9 giugno 1973 emessa nel procedimento penale a carico di Silvio La Torre) sotto un ulteriore (e diverso) profilo di violazione del principio di uguaglianza, per la parte in cui...
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