Sentenza nº 163 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1975

RelatoreGiulio Gionfrida
Data di Resoluzione26 Giugno 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 163

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Pulvirenti Gesualdo, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 9 giugno 1973 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di La Torre Silvio, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - In un procedimento penale a carico di Gesualdo Pulvirenti, imputato del reato di sottrazione consensuale di minorenne con l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 573 del codice penale per aver commesso il fatto a fini di libidine, il pretore di Catania, in accoglimento di eccezione della difesa, con ordinanza 22 dicembre 1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimit‡ - in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione - dell'art. 573 citato "per la parte in cui consente, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, di punire la sottrazione di minore commessa a fine di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di libert‡ per motivi di lavoro, di studio o di svago".

  2. - La costituzionalit‡ della norma penale indicata È stata posta in dubbio anche dal pretore di Gela (con ordinanza 9 giugno 1973 emessa nel procedimento penale a carico di Silvio La Torre) sotto un ulteriore (e diverso) profilo di violazione del principio di uguaglianza, per la parte in cui...

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