Sentenza nº 183 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1975
Relatore | Ercole Rocchetti |
Data di Resoluzione | 08 Luglio 1975 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 183
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 terdecies, primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sacchini Settimio e l'Ente Maremma, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Ente Maremma;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Aldo Sandulli, per l'Ente Maremma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza non definitiva emessa il 22 dicembre 1972, liquidava in favore di Settimio Sacchini la complessiva somma di lire 19.039.986 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal decreto delegato di esproprio per riforma fondiaria, successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, e relativo ad alcuni terreni in agro di Volterra.
L'Ente Maremma chiedeva che la somma liquidata fosse corrisposta, in applicazione dell'art. 2 terdecies, primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, mediante il rilascio di titoli del prestito della riforma fondiaria redimibile 5% di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Accogliendo la eccezione del Sacchini, che chiedeva il pagamento in contanti della somma liquidata, la Corte d'appello sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 terdecies, primo comma, della legge n. 592 del 1971 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, poiché, alla stregua dei principi generali, il cittadino ha diritto al risarcimento integrale dei danni conseguiti a un atto...
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