Sentenza nº 198 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 1975

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione10 Luglio 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 198

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Iommi Giorgio ed altra, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973;

2) ordinanza emessa il 5 luglio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Scalzulli Potito, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 28 gennaio 1974 dal pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Bava Saverio, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 15 settembre 1974;

4) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Pacchiarotti Natalino e Ramucci Natale, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;

5) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Del Vecchio Umberto ed altro, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidenté del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 27 giugno 1973 il giudice istruttore del tribunale di Velletri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nel corso del procedimento penale a carico di Giorgio Iommi e Bianca Frezza.

    Osserva il giudice a quo che la norma denunciata, in base alla quale il giudice istruttore, ove ritenga che risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, provvede, dopo aver sentito le parti, ad un'assegnazione di una somma con ordinanza immediatamente esecutiva, contrasta col principio consacrato nell'art. 27, per cui l'imputato non é considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

  2. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. é intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

    Nel chiedere che la Corte dichiari manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata, l'Avvocatura osserva che il provvedimento di cui all'art. 24, pur non essendo agevolmente classificabile tra le condanne al pagamento di una provvisionale, é certamente un provvedimento d'urgenza legittimato dal fumus boni iuris (gravi elementi di responsabilità sulla base di un sommario accertamento) e dal periculum in mora (rischio connesso allo stato di insoddisfazione del diritto del danneggiato o dei suoi eredi che versino in istato di bisogno). Sarebbe quindi un provvedimento cautelare che incide o può incidere sul patrimonio dell'imputato, come il sequestro o l'ipoteca, e che avrebbe certamente una importanza assai minore, di altri provvedimenti cautelari, quali quelli restrittivi della libertà personale, i quali, ricorrendone le condizioni ed entro determinati limiti previsti dall'ordinamento, sono adottati parimenti sulla base di un accertamento sommario

    Secondo l'Avvocatura, se si sostiene che l'art. 24 della legge in esame viola la cosiddetta presunzione di non colpevolezza, a fortiori dovrebbe sostenersi che tale presunzione é violata da tutte le norme del codice di procedura penale che consentono (o addirittura impongono) la custodia preventiva, il che é da escludersi in modo assoluto.

    In realtà, il provvedimento di cui si tratta non costituirebbe una condanna anticipata dell'imputato, essendo invece solo una misura cautelare e, per di più, di natura civilistica, imposta da imperiose esigenze sociali.

  3. - Ordinanza di analogo tenore é stata emessa dal pretore di Milano il 5 luglio 1973 nel procedimento penale a carico di Scalzulli Potito. Pure in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha chiesto dichiarazione di manifesta infondatezza della questione, in base alle argomentazioni già riferite.

  4. - Anche...

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