Sentenza nº 207 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1975

RelatoreGiovanni Battista Benedetti
Data di Resoluzione15 Luglio 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 207

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798 (Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono), convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 2838, promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1973 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Quari Luigi e Riva Angiola ed altri, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio per "dichiarazione di maternità naturale" promosso da Quari Luigi contro Riva Angiola, Maria, Carlotta e Adele, il tribunale di Milano respingeva l'istanza formulata dall'attore intesa ad ottenere l'esibizione da parte del Brefotrofio di Como del fascicolo contenente la documentazione relativa alla sua nascita, colà avvenuta, sul rilievo che la pubblica Amministrazione non può essere costretta ad alcuna azione specifica che non sia espressamente prevista dalla legge.

Ravvisata tuttavia la necessità di chiedere al riguardo informazioni al Brefotrofio ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. e ritenuto di non poter fare applicazione di detta norma in quanto l'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, vieta "rigorosamente di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi" - comminando per i trasgressori le pene previste dal codice penale per la violazione del segreto di ufficio e del segreto professionale - il tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale della indicata norma in riferimento all'art. 30, comma terzo, Cost. che...

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