Sentenza nº 220 da Constitutional Court (Italy), 17 Luglio 1975
Relatore | Enzo Capalozza |
Data di Resoluzione | 17 Luglio 1975 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 220
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 508 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 maggio 1973 dal pretore di Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Alfaioli Elio ed altri, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Giardino Renzo ed altri, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso di un procedimento penale iniziato a carico di trentasette dipendenti della s.p.a. Laterizi Certaldese, per avere occupato i locali della azienda, il pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 11 maggio 1973, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 508 del codice penale.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Cassazione, il pretore assume che, dovendosi considerare tuttora vigente tale disposizione, non potrebbe essere seguito l'orientamento di altri giudici di merito che, ritenendola, invece, implicitamente abrogata dai nuovi principii costituzionali, applicano alla relativa fattispecie la discriminante dell'esercizio del diritto di sciopero o altre norme incriminatrici, come quelle sulla violenza privata (art. 620 segg. cod. pen.) e sull'invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.).
Ammette, per altro, che un trattamento penale del genere ora indicato offrirebbe un'adeguata tutela ai diritti di proprietà e di libertà, la cui garanzia costituzionale non potrebbe prevalere su quella del diritto di sciopero, nel cui esercizio, fino a che non ne saranno precisati con legge gli esatti confini, dovrebbero confluire tutte le sue manifestazioni.
Sulla violazione dell'art. 40 Cost. osserva, in particolare, che i fatti di occupazione difficilmente potrebbero essere valutati, in pratica, prescindendo dalle motivazioni di carattere sindacale o connesse con l'esercizio di sciopero. Individua, poi, la principale ratio della norma denunziata nell'intento di impedire la turbativa dello svolgimento del lavoro quale fattore...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA