Sentenza nº 234 da Constitutional Court (Italy), 30 Ottobre 1975

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione30 Ottobre 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 234

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314/4, 314/8, 314/11 e 314/26 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Purpi Vincenzo ed altra e Bruno Biagio ed altri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel giudizio in grado di appello concernente i decreti dichiarativi dello stato di adottabilità dei minori Purpi Maurizio, Antonio, Leonardo, Roberto ed Enzo, decreti impugnati dai genitori dei minori stessi, la Corte di appello di Palermo, con ordinanza 7 giugno 1973, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314/4, 314/8, 314/11 e 314/26, introdotti nel codice civile con la legge 5 giugno 1967, n. 431, per presunto contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto consentirebbero l'adozione speciale dei figli legittimi, nonostante l'opposizione dei genitori, con l'effetto, anche in questo caso, di far cessare ogni rapporto fra l'adottato e la famiglia di origine.

La Corte di appello ha sollevato dette questioni, dopo avere dato atto che, secondo l'interpretazione delle norme impugnate, adottata dal giudice di primo grado, l'adozione speciale andrebbe concessa in vista dell'esclusivo interesse del minore, anche se le cause dell'abbandono materiale e morale risalgono a motivi non imputabili ai genitori, come ristrettezze economiche, ragioni di lavoro, temporanei sbandamenti psicologici, condizioni precarie di salute (nel corso dell'ordinanza, la Corte d'appello espone, tuttavia, che, nel caso in esame, la madre dei minori "si é allontanata dalla famiglia" mentre il padre é in precarie condizioni di salute, notevolmente aggravate). La...

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